Art. 10. 
  1.  All'articolo  1  del  testo  unico   sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri  diramati
dal  Comitato,  anche  in  base  alle  metodiche  poste   in   essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:"; 
    b) nella lettera h) del comma 8 e' aggiunto il seguente  periodo:
"Le altre strutture  pubbliche  che  provvedono  all'acquisizione  ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze  in
Italia comunicano periodicamente  all'Osservatorio  i  dati  in  loro
possesso."; 
    c) al comma 13 e' aggiunto il seguente periodo:  "Una  quota  non
superiore ad un decimo della somma prevista puo'  essere  utilizzata,
ferme restando le attuali  dotazioni  organiche,  per  l'istituzione,
presso il Dipartimento per gli affari sociali  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, di  uno  "sportello  per  il  cittadino"  per
informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del
recupero e della riabilitazione."; 
    d) al comma 14 le parole:  "31  gennaio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 marzo".