Art. 11. 
  1.  All'articolo  129  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  " 3- bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili  di  cui
al comma 1  ne  fanno  domanda  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  che  provvede  a
trasmettere  la  domanda  al  Ministero  delle  finanze  -  Direzione
generale del demanio  entro  sessanta  giorni,  corredandola  con  il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro
centottanta giorni dalla data  di  ricezione.  Trascorso  inutilmente
tale termine, il Ministro per gli affari sociali puo' chiedere che la
questione sia  iscritta  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  dei
Ministri".