Art. 12. 1. Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualita' di agenti di polizia penitenziaria, mille unita' da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianita' e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.