Art. 12. 
  1. Il Ministero di grazia e giustizia e'  autorizzato  ad  assumere
per la durata di un anno, in  eccedenza  all'organico  del  Corpo  di
polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.  395,  e
successive  modificazioni,  in  qualita'   di   agenti   di   polizia
penitenziaria, mille unita' da trarre prioritariamente  dai  militari
in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro
il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di  leva  che
sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 
  2. A tal fine  tra  i  militari  di  cui  al  comma  1  interessati
all'assunzione sono formate due graduatorie, una per  i  militari  in
ferma  di  leva  prolungata  ed  una  per  i  militari  di  leva.  Le
graduatorie  sono  formate  da  una  commissione  presieduta  da   un
ufficiale generale dell'Esercito e composta dal  capo  del  personale
del Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  o  da  un  suo
delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per  ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 
  3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianita' e  dei
precedenti di servizio e  sono  approvate  con  decreto  emanato  dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica  l'articolo
38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
  4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano  inidonei
al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.