Art. 13. 
  1. Gli agenti di cui all'articolo 12 sono adibiti  all'espletamento
dei servizi esterni d'istituto. Ad essi e' attribuito, salvo che  sia
diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento  giuridico
ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo. 
  2. Il rapporto di servizio e' risolto di diritto  decorso  un  anno
dalla data di assunzione. 
  3. Con decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia  puo'  essere
disposta la  immediata  cessazione  dal  servizio,  anche  prima  del
periodo di un anno, se il reclutato non  tiene  regolare  condotta  o
risulta inidoneo al servizio.