Art. 14. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.