Art. 14. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione  degli  articoli  12  e  13,
valutato in lire 33.424 milioni per l'anno  1993  ed  in  lire  3.039
milioni per l'anno 1994, si provvede: 
    a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e  a  lire  3.039
milioni  per  l'anno  1994,  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero di grazia e giustizia; 
    b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a  carico  degli
stanziamenti  iscritti  ai  capitoli  1998,  1999,   2000   e   2083,
rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni,  per
lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di  previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.