Art. 3. 
  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da  HIV,  per  i
quali la competente autorita' abbia disposto il  piantonamento,  sono
avviati negli ospedali individuati con decreto emanato  dai  Ministri
della sanita' e di grazia e giustizia. 
  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della  legge
11 marzo 1988, n. 67.