Art. 4. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, e' richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si puo' egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessita' clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumita' o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi e' descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalita' tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato e' comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumita' del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato la presenza di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonche' delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosita', con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.