Art. 4. 
  1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del  loro  ingresso
negli istituti penitenziari, e' richiesto il consenso al  fine  della
sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV. 
  2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si  puo'  egualmente
procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi  di  necessita'
clinica, nell'interesse del detenuto  o  dell'internato,  certificati
dal   sanitario   dell'istituto   penitenziario,   sia   qualora   il
comportamento  del  detenuto  o   dell'internato,   nel   corso   del
trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per  l'incolumita'  o
del personale degli istituti penitenziari o degli  altri  detenuti  o
internati; in quest'ultimo caso, il comportamento  che  legittima  la
sottoposizione obbligatoria alle analisi e' descritto  dal  direttore
del  carcere  e  si   procede   alle   analisi   necessarie,   previo
provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 
  3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono  eseguite  con
modalita' tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure  e
il relativo risultato e' comunicato soltanto al sanitario e,  tramite
questi, all'interessato e al direttore  dell'istituto  penitenziario.
Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumita'
del personale dell'istituto penitenziario e degli  altri  detenuti  o
internati, non deve emanare alcun provvedimento  discriminatorio  nei
confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato  la  presenza
di infezione da HIV. 
  4. Il Ministro di grazia  e  giustizia  informa  semestralmente  il
Parlamento del numero dei consensi espressi,  nonche'  delle  analisi
obbligatoriamente disposte, distinte  per  motivi  di  salute  e  per
motivi  di  pericolosita',  con  specifico  riferimento  ai   singoli
istituti penitenziari.