Art. 9. 
  1. Ai  fini  del  coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonche' delle
attivita' finalizzate alla erogazione  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  gli  affari  sociali  il  "Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga".  A  tal  fine  gli  stanziamenti
iscritti al capitolo 4283 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, come indicati alla tabella C  allegata  alla  legge  23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli  anni  medesimi  nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere  finanziati,
previa presentazione di studi di fattibilita' indicanti i  tempi,  le
modalita' e gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire,  progetti
mirati  alla  prevenzione  ed  al  recupero  dalle  tossicodipendenze
elaborati da: 
    a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,  della  difesa,
della pubblica istruzione, della sanita',  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per  gli  affari
sociali, nella misura complessivamente non  superiore  al  25%  dello
stanziamento  totale  del  Fondo.  Detti  progetti   debbono   essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore  specifico,  ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove
metodologie per il miglioramento dei servizi, alla  razionalizzazione
dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei  progetti
realizzati; 
    b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione
di tale fenomeno. Al  finanziamento  dei  progetti  possono  accedere
prioritariamente i comuni del  Mezzogiorno  e  quelli  che  intendono
attivare  servizi  sperimentali  di  prevenzione   e   recupero   sul
territorio,  con  particolare  riferimento   ai   centri   di   prima
accoglienza ed alle "unita' da strada" finalizzati alla riduzione del
rischio. Per i finanziamenti di tali progetti e' destinato il 47% del
totale degli stanziamenti previsti; 
    c) enti, organizzazioni di volontariato,  cooperative  e  privati
che  operino  senza  scopi  di  lucro,  iscritti  agli  albi  di  cui
all'articolo 116 del sopra citato testo unico o che si coordinino con
la regione o provincia autonoma o  con  la  unita'  sanitaria  locale
mediante  apposite  convenzioni,  per  progetti  mirati  a  sostenere
attivita' di recupero e reinserimento  sociale  e  professionale  dei
tossicodipendenti.  Per  il  finanziamento  di  tali  iniziative   e'
destinata una  quota  pari  al  25%  del  totale  degli  stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla
droga. Una quota almeno pari al  3%  del  totale  degli  stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
e'  destinata  al  finanziamento  di  progetti  di  iniziativa  delle
regioni, volti alla formazione integrata degli operatori dei  servizi
pubblici e privati  convenzionati  per  l'assistenza  socio-sanitaria
alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo   alle   problematiche
derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 
  3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il
coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e  recupero   delle
tossicodipendenze - istituito per le finalita' di cui al  comma  1  -
dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132  e  134  del  testo
unico precitato, provvede la commissione  di  cui  all'articolo  127,
comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati
ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione  e'  integrata
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,  della
sanita', di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, della pubblica istruzione,  nonche'  da  tre  rappresentanti
delle  regioni  e  dei  comuni,  designati,  rispettivamente,   dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e  dall'ANCI.  Ai  componenti
della commissione e' dovuto un compenso nella  misura  da  stabilirsi
con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto  con  il
Ministro del tesoro. 
  4. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 e' disposto, con
proprio decreto, dal Ministro per  gli  affari  sociali,  sentito  il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione  antidroga,  di  cui
all'articolo 1 del predetto testo unico. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta  del  Ministro  per
gli affari sociali, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa  contenente  i
criteri relativi alla  erogazione,  gestione  e  rendicontazione  dei
finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1. 
  6. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro  per
gli affari sociali, deve  contenere  una  dettagliata  analisi  delle
attivita'  relative  all'erogazione  dei  contributi   indicati   nel
presente articolo. 
  7. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente
articolo. 
  8. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte,
in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  nonche'  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli
interventi di  prevenzione,  recupero  e  reinserimento  sociale  dei
tossicodipendenti".