Art. 9. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonche' delle attivita' finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unita' da strada" finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti e' destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti; c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del sopra citato testo unico o che si coordinino con la regione o provincia autonoma o con la unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attivita' di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative e' destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Una quota almeno pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni, volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze - istituito per le finalita' di cui al comma 1 - dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione e' dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1. 6. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attivita' relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 7. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo. 8. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti".