La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Professione di assistente sociale
  1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e
di  giudizio  in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il
sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi  e  comunita'  in
situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  e  puo'  svolgere  attivita'
didattico-formative.
  2.  L'assistente  sociale  svolge  compiti  di  gestione,  concorre
all'organizzazione  e alla programmazione e puo' esercitare attivita'
di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
  3. La professione di assistente sociale puo' essere  esercitata  in
forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
  4.  Nella  collaborazione  con l'autorita' giudiziaria, l'attivita'
dell'assistente   sociale   ha   esclusivamente   funzione   tecnico-
professionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.