Art. 2.
             Requisiti per l'esercizio della professione
  1.   Per   esercitare  la  professione  di  assistente  sociale  e'
necessario  essere  in  possesso  del  diploma  universitario  di cui
all'articolo  2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito
l'abilitazione  mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo
professionale  istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  della presente
legge.
  2.   Con   i   decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo  9  della  legge  19  novembre 1990, n. 341, e' definito
l'ordinamento  didattico del corso di diploma universitario di cui al
comma 1.
 
            Nota all'art. 2:
             - Il testo degli articoli 2 e 9 della legge n.  341/1990
          (Riforma  degli  ordinamenti  didattici universitari) e' il
          seguente:
             "Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il  corso  di  di-
          ploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore
          a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
          a   quella   eventualmente   stabilita  dalle  norme  della
          Comunita' economica europea per i diplomi  universitari  di
          primo  livello  ed  ha  il  fine  di  fornire agli studenti
          adeguata conoscenza  di  metodi  e  contenuti  culturali  e
          scientifici   orientata   al   conseguimento   del  livello
          formativo richiesto da specifiche aree professionali.
             2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli
          studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per
          i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea  ai
          fini  del  proseguimento  degli studi per il conseguimento,
          rispettivamente, delle lauree e  dei  diplomi  universitari
          affini,  secondo  criteri e modalita' dettati con i decreti
          di cui all'art. 9, comma 1, fermo  restando  in  ogni  caso
          l'obbligo di tale riconoscimento".
             "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
          di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, con uno o
          piu' decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su
          proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati  gli
          ordinamenti  didattici  dei corsi di diploma universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
             2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su  conforme
          parere  del  CUN,  il  quale  lo  esprime  uditi i comitati
          consultivi di cui all'art.  67 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  11 luglio 1980, n.  382, sentiti, per le
          rispettive materie, i rappresentanti dei  collegi  e  degli
          ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
               a)  devono  rispettare  la  normativa  comunitaria  in
          materia;
               b) devono realizzare una riduzione delle  duplicazioni
          totali  o  parziali  e la ricomposizione o la riconversione
          innovativa   degli   insegnamenti   secondo   criteri    di
          omogeneita'  disciplinare,  tendendo  conto  dei  mutamenti
          sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
               c)  devono  determinare  le facolta' e la collocazione
          dei corsi nelle facolta', secondo  criteri  di  omogeneita'
          disciplinare    volti    ad   evitare   sovrapposizioni   e
          duplicazioni dei corsi  stessi,  e  dettare  norme  per  il
          passaggio   degli   studenti   dal   precedente   al  nuovo
          ordinamento;
               d) devono individuare  le  aree  disciplinari,  intese
          come   insiemi   di   discipline   scientificamente  affini
          raggruppate per raggiungere definiti  obiettivi  didattico-
          formativi,   da  includere  necessariamente  nei  curricula
          didattici, che devono essere adottati dalle universita', al
          fine  di  consentire  la  partecipazione  agli   esami   di
          abilitazione  per l'esercizio delle professioni o l'accesso
          a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
               e)  devono  precisare  le  affinita'  al  fine   della
          valutazione  delle  equipollenze  e per il conseguimento di
          altro diploma dello stesso o diverso livello;
               f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
             3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
          modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai  commi
          1 e 2.
             4.   Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
          CUN,   i   criteri   generali   per   la   regolamentazione
          dell'accesso  alle  scuole  di specializzazione ed ai corsi
          per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
             5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma  6,
          e  dall'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica
          adottati su proposta del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  i
          Ministri interessati, possono essere individuati i  livelli
          funzionali    del   pubblico   impiego   e   le   attivita'
          professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli
          di studio previsti dalla presente legge.
             6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, su conforme parere del CUN, di
          concerto con il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sono
          dichiarate  le  equipollenze  tra  i diplomi universitari e
          quelle  tra  i  diplomi  di  laurea   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per l'accesso alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso".