Art. 4.
                         Norme regolamentari
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate
le norme relative all'iscrizione e alla  cancellazione  dall'albo  di
cui  all'articolo  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono  disciplinati
l'istituzione delle  sedi  regionali  o  interregionali  dell'ordine,
l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.