Art. 5.
                          Norme transitorie
  1. Fino alla soppressione delle  scuole  dirette  a  fini  speciali
universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle
medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  19  novembre  1990,  n.   341,
l'iscrizione  all'albo  di cui all'articolo 3 della presente legge e'
consentita   a   coloro   che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ai  sensi  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 marzo 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
                              __________________
 
           Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  1 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore
          abilitante del diploma di assistente sociale in  attuazione
          dell'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
          marzo 1982, n. 162) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette
          a fini speciali universitarie  costituisce  l'unico  titolo
          abilitante  per l'esercizio della professione di assistente
          sociale.
             2. Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo
          necessario  per  l'accesso  alle  posizioni  caratterizzate
          dalle corrispondenti mansioni, secondo le  definizioni  dei
          profili   professionali  proprie  degli  ordinamenti  delle
          rispettive amministrazioni".
             - Il testo dell'art.  7,  comma  1,  lettera  a),  della
          citata legge n.  341/1990 e' il seguente:
             "1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui
          all'art.    9,  le  universita'  deliberano la soppressione
          delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne  prevedono,
          nello statuto:
               a)    la    trasformazione   in   corsi   di   diploma
          universitario".