Art. 10. 
  1.  I  prodotti  intermedi  possono  essere  venduti  solamente  se
rispondenti ai requisiti definiti dall'articolo 3, attraverso le fig-
ure individuate dall'art. 9 e dietro presentazione di ricetta medico-
veterinaria. 
  2. I prodotti intermedi possono essere venduti direttamente, dietro
presentazione di ricetta medico veterinaria e per l'esclusivo consumo
aziendale, solo ai titolari di allevamento che ne facciano  richiesta
al Ministero della sanita', dimostrando di  essere  in  possesso  dei
requisiti prescritti.