Art. 10. 1. I prodotti intermedi possono essere venduti solamente se rispondenti ai requisiti definiti dall'articolo 3, attraverso le fig- ure individuate dall'art. 9 e dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria. 2. I prodotti intermedi possono essere venduti direttamente, dietro presentazione di ricetta medico veterinaria e per l'esclusivo consumo aziendale, solo ai titolari di allevamento che ne facciano richiesta al Ministero della sanita', dimostrando di essere in possesso dei requisiti prescritti.