Art. 11. 1. Fatte salve le norme di polizia sanitaria, non sono sottoposti a divieti, restrizioni o ostacoli gli scambi intracomunitari dei mangimi medicati fabbricati conformemente ai requisiti stabiliti dal presente decreto, e in particolare dall'art. 4, con premiscele autorizzate che contengono le stesse sostanze attive delle premiscele autorizzate dallo Stato membro di destinazione, conformemente ai criteri del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ad una composizione quantitativa e qualitativa analoga alle premiscele autorizzate. 2. Fatte salve le norme di polizia sanitaria e le disposizioni specifiche in materia di ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche e in materia di scambi intracomunitari degli animali trattati con sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, non sono sottoposti a divieti, restrizioni od ostacoli gli scambi intracomunitari degli animali cui siano stati somministrati tali mangimi medicati, eccetto i prodotti indicati all'art. 3, commi 2 e 4, delle loro carni o frattaglie o dei prodotti da esse ottenuti. 3. In caso di controversia sull'applicazione dei commi 1 e 2 e' possibile sottoporre il problema al parere di un esperto che figura nell'elenco di esperti formulato dalla Commissione delle Comunita' europee eventualmente convenendo preventivamente l'accettazione del suo parere nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scambi. 4. Ogni partita di mangimi medicati inoltrata nel territorio italiano deve essere accompagnata da un certificato emesso dall'autorita' competente secondo il modello che figura nell'allegato B.