Art. 11. 
  1. Fatte salve le norme di polizia sanitaria, non sono sottoposti a
divieti,  restrizioni  o  ostacoli  gli  scambi  intracomunitari  dei
mangimi medicati fabbricati conformemente ai requisiti stabiliti  dal
presente decreto,  e  in  particolare  dall'art.  4,  con  premiscele
autorizzate che contengono le stesse sostanze attive delle premiscele
autorizzate dallo Stato  membro  di  destinazione,  conformemente  ai
criteri del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  119,  ad  una
composizione  quantitativa  e  qualitativa  analoga  alle  premiscele
autorizzate. 
  2. Fatte salve le norme di  polizia  sanitaria  e  le  disposizioni
specifiche in materia di ricerca di residui  negli  animali  e  nelle
carni fresche e in materia di scambi  intracomunitari  degli  animali
trattati con sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, non sono
sottoposti  a   divieti,   restrizioni   od   ostacoli   gli   scambi
intracomunitari degli animali  cui  siano  stati  somministrati  tali
mangimi medicati, eccetto i prodotti indicati all'art. 3, commi  2  e
4, delle loro carni o frattaglie o dei prodotti da esse ottenuti. 
  3. In caso di controversia sull'applicazione dei commi  1  e  2  e'
possibile sottoporre il problema al parere di un esperto  che  figura
nell'elenco di esperti formulato dalla  Commissione  delle  Comunita'
europee eventualmente convenendo preventivamente  l'accettazione  del
suo parere nel rispetto della normativa  comunitaria  in  materia  di
scambi. 
  4. Ogni  partita  di  mangimi  medicati  inoltrata  nel  territorio
italiano  deve  essere  accompagnata   da   un   certificato   emesso
dall'autorita' competente secondo il modello che figura nell'allegato
B.