Art. 12. 1. Le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele medicate o di mangimi medicati. 2. Le norme previste in materia di controllo veterinario, in particolare le condizioni di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele autorizzate o di mangimi medicati nella misura in cui questi ultimi sono soggetti a controllo veterinario.