Art. 13. 1. Le autorita' competenti accertano: a) mediante ispezione per campione, che siano osservate le disposizioni del presente decreto in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti; b) soprattutto mediante ispezioni per campione effettuate negli allevamenti e nei macelli, che i mangimi medicati siano utilizzati conformemente alle condizioni di impiego e nel rispetto dei tempi di attesa.