Art. 13. 
  1. Le autorita' competenti accertano: 
    a) mediante  ispezione  per  campione,  che  siano  osservate  le
disposizioni del presente decreto in tutte le fasi della produzione e
della commercializzazione dei prodotti; 
    b) soprattutto mediante ispezioni per campione  effettuate  negli
allevamenti e nei macelli, che i mangimi  medicati  siano  utilizzati
conformemente alle condizioni di impiego e nel rispetto dei tempi  di
attesa.