Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili per quanto necessario le definizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, relativo ai medicinali veterinari, intendendosi per mangime medicato l'alimento medicamentoso, nonche' quelle di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. 2. Inoltre si intende per: a) "premiscela medicata autorizzata": qualsiasi premiscela per la fabbricazione di alimenti medicamentosi autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; b) "immissione sul mercato": la detenzione a fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e le forme di cessione stesse.