Art. 3. 
  1.   I   mangimi   medicati,   per   quanto   concerne   l'elemento
medicamentoso, possono  essere  preparati  solo  con  una  premiscela
medicata autorizzata. 
  2. In deroga al comma 1, il Ministro della sanita' puo' autorizzare
la preparazione di prodotti intermedi, purche': 
    a) siano preparati con una premiscela medicata autorizzata e  con
uno o piu' mangimi; 
    b)  contengano  una  concentrazione  di  elemento   medicamentoso
multipla della dose giornaliera consentita per la specie  animale  di
destinazione; 
    c) siano  destinati  alla  fabbricazione  successiva  di  mangimi
medicati pronti per l'uso; 
    d)  siano  fatte  salve   le   condizioni   specifiche   previste
dall'autorizzazione per l'immissione  sul  mercato  della  premiscela
medicata autorizzata; 
    e) siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 3, commi 5,  6
e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  119,  e  successive
modifiche; 
    f) siano fabbricati soltanto da stabilimenti autorizzati ai sensi
dell'art. 4. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' concessa su domanda in cui
l'interessato dichiari, sotto la propria  responsabilita',  che  sono
assolte le condizioni di cui allo stesso comma, lettere da a)  a  f),
specificando, in particolare, quale sia la concentrazione di cui alla
lettera b) nonche' la specie animale di destinazione. 
  4. In deroga al comma 1 e' altresi' consentito al veterinario,  nel
rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7,  del
decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  119,  ed  alle  condizioni
previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto  legislativo,
far  effettuare,  sotto   la   propria   responsabilita'   e   dietro
prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicati con  piu'  di  una
premiscela medicata autorizzata a condizione  che  non  esista  alcun
agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di  premiscela,
per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in
questione. 
  5. I prodotti autorizzati in applicazione dei commi 1,  2,  3  e  4
sono soggetti alle norme di cui ai capi  III,  V  e  VI  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 
  6. Ove necessario, il  Ministro  della  sanita'  nell'ambito  della
propria competenza, adegua  le  norme  concernenti  il  capo  VI  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, alle necessita'  proprie
dei mangimi medicati.