Art. 3. 1. I mangimi medicati, per quanto concerne l'elemento medicamentoso, possono essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata. 2. In deroga al comma 1, il Ministro della sanita' puo' autorizzare la preparazione di prodotti intermedi, purche': a) siano preparati con una premiscela medicata autorizzata e con uno o piu' mangimi; b) contengano una concentrazione di elemento medicamentoso multipla della dose giornaliera consentita per la specie animale di destinazione; c) siano destinati alla fabbricazione successiva di mangimi medicati pronti per l'uso; d) siano fatte salve le condizioni specifiche previste dall'autorizzazione per l'immissione sul mercato della premiscela medicata autorizzata; e) siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche; f) siano fabbricati soltanto da stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 4. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' concessa su domanda in cui l'interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che sono assolte le condizioni di cui allo stesso comma, lettere da a) a f), specificando, in particolare, quale sia la concentrazione di cui alla lettera b) nonche' la specie animale di destinazione. 4. In deroga al comma 1 e' altresi' consentito al veterinario, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ed alle condizioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, far effettuare, sotto la propria responsabilita' e dietro prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicati con piu' di una premiscela medicata autorizzata a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione. 5. I prodotti autorizzati in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti alle norme di cui ai capi III, V e VI del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. 6. Ove necessario, il Ministro della sanita' nell'ambito della propria competenza, adegua le norme concernenti il capo VI del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, alle necessita' proprie dei mangimi medicati.