Art. 4. 
  1. I mangimi medicati devono essere prodotti previa  autorizzazione
rilasciata dal Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esclusivamente  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  il  produttore  disponga  di   locali   per   la   produzione
preventivamente  autorizzati  dall'autorita'  locale  competente  per
territorio, di attrezzature tecniche e di possibilita' di deposito  e
di controllo idonee ed adeguate; 
    b) le officine di produzione dispongano di personale in  possesso
delle conoscenze e delle qualifiche necessarie in materia di  tecnica
di miscelazione; 
    c) sul produttore incomba la responsabilita' di cui al comma 2; 
    d) l'intero processo produttivo sia soggetto per quanto  concerne
i locali, il personale ed i macchinari, alle  norme  e  ai  princi'pi
igienici di  produzione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  la
produzione  soddisfi  alle  norme   di   una   corretta   prassi   di
fabbricazione; 
    e) i mangimi medicati prodotti siano sottoposti ad  un  controllo
regolare, anche mediante prove di  laboratorio  sull'omogeneita',  al
fine di accertare la  loro  rispondenza  ai  requisiti  del  presente
decreto  per  quanto  riguarda  in  particolare   l'omogeneita',   la
stabilita' e la conservabilita'; i controlli  sono  effettuati  dagli
stabilimenti  di  produzione,  sotto  il  controllo   periodico   dei
competenti organi di vigilanza; 
    f) il produttore  di  mangimi  medicati  annoti  giornalmente  e,
comunque, non oltre le 24  ore  successive  alla  produzione,  in  un
apposito registro, le seguenti indicazioni: 
    1) la quantita' e il tipo di premiscele medicate autorizzate e di
mangimi impiegati; 
    2) la quantita' e il tipo di mangimi medicati prodotti, esistenti
in deposito o ceduti; 
    3) il nome e l'indirizzo dell'allevatore o  del  detentore  degli
animali o del distributore autorizzato cui viene inviato  il  mangime
medicato; 
    4) nome  ed  indirizzo  del  veterinario  che  ha  effettuato  la
prescrizione; 
    g) le premiscele e i  mangimi  medicati  siano  immagazzinati  in
appositi locali chiusi a chiave o in  contenitori  ermetici  separati
per categoria e specialmente concepiti per la loro conservazione. 
  2. Il produttore e'  responsabile  dell'osservanza  delle  seguenti
condizioni: 
    a) siano impiegati esclusivamente  mangimi  o  loro  combinazioni
rispondenti alle caratteristiche per essi prescritte; 
    b)  il  mangime  impiegato  formi,  con  la  premiscela  medicata
autorizzata, una miscela omogenea e stabile; 
    c)  la  premiscela  medicata  autorizzata  sia  utilizzata  nella
preparazione     conformemente     alle     condizioni     prescritte
nell'autorizzazione di immissione sul mercato, e, in particolare: 
    1) sia esclusa qualsiasi interazione indesiderata dei  medicinali
veterinari, degli additivi e dei mangimi; 
    2) il mangime medicato possa essere conservato per il periodo  di
tempo prescritto; 
    3)  l'alimento  da  utilizzare  per  la  produzione  del  mangime
medicato non  contenga  un  antibiotico  o  un  coccidiostatico  gia'
utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata; 
    d) la dose giornaliera di sostanze medicamentose sia contenuta in
una quantita' di  mangime  corrispondente  almeno  alla  meta'  della
razione giornaliera degli animali trattati e, nel caso dei ruminanti,
corrispondente  almeno  alla  meta'  del  fabbisogno  giornaliero  di
mangimi complementari non minerali. 
  3. Il  registro  di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  deve  essere
conservato per almeno tre  anni  dopo  l'ultima  annotazione  e  deve
essere costantemente a disposizione delle autorita' di controllo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  ai
prodotti intermedi di cui all'art. 3. 
  5. La produzione di mangimi medicati in azienda e' consentita, pre-
via  autorizzazione  rilasciata  dal  Ministro  della  sanita',   nel
rispetto dei requisiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4  nonche'  delle
eventuali ulteriori  garanzie  prescritte  con  proprio  decreto  dal
Ministro della sanita' medesimo. 
  6. I titolari di impianti di allevamento che  intendono  acquistare
direttamente  premiscele  medicate  per  l'esclusivo  uso   aziendale
secondo le modalita' previste dall'articolo 32, comma 2  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, devono dimostrare di  essere  in
possesso dei requisiti previsti dal comma 5. 
  7.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il   Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  con  uno  o  piu'
decreti stabilisce: 
    a) i requisiti di qualificazione di cui deve essere  in  possesso
il personale di cui al comma 1, lettera b); 
    b) le caratteristiche dei locali per la produzione ed il deposito
dei mangimi medicati, delle attrezzature  e  degli  impianti  tecnici
necessari alla produzione nonche' i requisiti igienici  per  la  loro
fabbricazione ed ogni altra norma in relazione  a  quanto  prescritto
nei commi precedenti; 
    c) i requisiti relativi ai locali  ed  i  mezzi  tecnici  per  la
conservazione e la distribuzione dei mangimi medicati; 
    d) su conforme  parere  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  i
requisiti minimi cui debbono soddisfare i laboratori presso  i  quali
devono essere effettuati i controlli previsti dal  comma  1,  lettera
e), nonche' la natura e la frequenza di tali controlli, le  modalita'
per  la  registrazione  dei  dati  da  parte  dei  laboratori  e  dei
produttori di mangimi ed altre prescrizioni tendenti a garantire  una
idonea attivita' di controllo; con tale decreto vengono altresi' def-
inite le modalita' secondo cui le aziende autorizzate alla produzione
dei mangimi medicati possono avvalersi, per l'attivita' di controllo,
di laboratori dell'azienda  stessa  e/o  di  laboratori  esterni,  o,
eventualmente, in caso  di  necessita'  motivata,  dell'attivita'  di
controllo di piu' laboratori; 
    e) i requisiti di cui devono essere in  possesso  i  titolari  di
allevamento che intendano acquistare direttamente prodotti intermedi,
per l'esclusivo autoconsumo aziendale; 
    f) le caratteristiche tecniche di cui devono essere in possesso i
prodotti intermedi nonche' la loro percentuale minima di impiego.