Art. 5. 
  1. I mangimi medicati possono essere immessi sul  mercato  soltanto
in imballaggi o recipienti chiusi, in modo che l'apertura comporti il
deterioramento  del  sistema  di  chiusura   o   di   sigillatura   e
l'impossibilita' di riutilizzarlo dopo l'apertura. 
  2. Se i mangimi medicati vengono immessi  sul  mercato  utilizzando
autocarri cisterna o altri contenitori analoghi, questi devono essere
puliti prima di ogni nuova utilizzazione per evitare ogni  successiva
interazione o contaminazione.