Art. 5. 1. I mangimi medicati possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi o recipienti chiusi, in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura o di sigillatura e l'impossibilita' di riutilizzarlo dopo l'apertura. 2. Se i mangimi medicati vengono immessi sul mercato utilizzando autocarri cisterna o altri contenitori analoghi, questi devono essere puliti prima di ogni nuova utilizzazione per evitare ogni successiva interazione o contaminazione.