Art. 6. 1. I mangimi medicati sono immessi sul mercato soltanto se etichettati in conformita' delle disposizioni vigenti; gli imballaggi o i recipienti di cui all'art. 5, comma 1, devono inoltre recare la dicitura chiaramente visibile "Mangimi medicati". 2. Qualora i mangimi medicati siano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, e' sufficiente che i dati di cui al comma 1 figurino nei documenti di accompagnamento.