Art. 7. 1. I mangimi medicati possono essere detenuti, immessi sul mercato o utilizzati solo se prodotti in conformita' del presente decreto. 2. Per finalita' scientifiche, il Ministero della sanita' puo' autorizzare deroghe al comma 1 nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e sotto controllo dell'autorita' sanitaria veterinaria competente.