Art. 8. 
  1. La consegna di mangimi medicati agli allevatori o  detentori  di
animali ha luogo solo su prescrizione  di  un  veterinario  abilitato
alla professione alle seguenti condizioni: 
    a) la ricetta deve essere compilata  su  un  modulo  conforme  al
modello  di  cui  all'allegato  A;  l'originale   e'   destinato   al
fabbricante o eventualmente al distributore autorizzato  dello  Stato
membro di destinazione; 
    b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie stabilite
dal Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto  in  cui  vengono
stabilite anche la loro destinazione, le modalita'  di  conservazione
dell'originale e delle copie, nonche' il periodo  massimo  di  durata
che non puo' comunque essere superiore a tre mesi; 
    c) una ricetta veterinaria puo' consentire  un  solo  trattamento
con i mangimi medicati prescritti; 
    d) la prescrizione  puo'  riguardare  solo  gli  animali  che  il
veterinario ha in cura; il veterinario deve in precedenza assicurarsi
che l'impiego sia giustificato per la specie interessata  secondo  le
regole dell'arte veterinaria e che la  somministrazione  del  mangime
medicato prescritto non sia incompatibile con un trattamento  od  una
utilizzazione precedente ne' esistano controindicazioni o interazioni
nel caso di impiego di piu' premiscele; 
    e) il veterinario deve prescrivere i  mangimi  medicati  soltanto
nella  quantita'   necessaria   per   raggiungere   l'obiettivo   del
trattamento,  rispettando  gli  eventuali  limiti  massimi  stabiliti
nell'autorizzazione   alla   commercializzazione   delle   premiscele
medicate utilizzate e assicurarsi che il mangime medicato e gli altri
mangimi utilizzati per alimentare gli animali trattati non contengano
antibiotici o coccidiostatici presenti  come  sostanze  attive  nella
premiscela impiegata per produrre il mangime medicato. 
  2. Quando il mangime medicato e' somministrato ad  animali  le  cui
carni,  le  cui  frattaglie  o  i   cui   prodotti   sono   destinati
all'alimentazione umana, l'allevatore o il detentore degli animali in
questione deve far si' che l'animale trattato non sia  macellato  per
essere immesso al consumo  prima  che  scada  il  periodo  di  attesa
fissato e che i prodotti di un animale trattato non siano  ceduti  ai
fini del consumo umano prima della  scadenza  di  questo  periodo  di
attesa.