Art. 8. 1. La consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di animali ha luogo solo su prescrizione di un veterinario abilitato alla professione alle seguenti condizioni: a) la ricetta deve essere compilata su un modulo conforme al modello di cui all'allegato A; l'originale e' destinato al fabbricante o eventualmente al distributore autorizzato dello Stato membro di destinazione; b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie stabilite dal Ministro della sanita' con proprio decreto in cui vengono stabilite anche la loro destinazione, le modalita' di conservazione dell'originale e delle copie, nonche' il periodo massimo di durata che non puo' comunque essere superiore a tre mesi; c) una ricetta veterinaria puo' consentire un solo trattamento con i mangimi medicati prescritti; d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali che il veterinario ha in cura; il veterinario deve in precedenza assicurarsi che l'impiego sia giustificato per la specie interessata secondo le regole dell'arte veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato prescritto non sia incompatibile con un trattamento od una utilizzazione precedente ne' esistano controindicazioni o interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele; e) il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati soltanto nella quantita' necessaria per raggiungere l'obiettivo del trattamento, rispettando gli eventuali limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate e assicurarsi che il mangime medicato e gli altri mangimi utilizzati per alimentare gli animali trattati non contengano antibiotici o coccidiostatici presenti come sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre il mangime medicato. 2. Quando il mangime medicato e' somministrato ad animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il detentore degli animali in questione deve far si' che l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e che i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di attesa.