Art. 9. 1. I mangimi medicati devono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della sanita'. 2. Coloro che, ne' farmacisti, ne' fabbricanti, attualmente esercitano tale attivita', possono continuare ad esercitarla per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie o i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti soltanto se: a) non superano i quantitativi prescritti per il trattamento, conformemente alla prescrizione veterinaria; b) non sono distribuiti in quantita' superiore al fabbisogno di un mese, fissata conformemente a quanto prescritto alla lettera a).