Art. 2. 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  1993,
un decreto  legislativo  al  fine  di  apportare  modificazioni  alle
tariffe d'estimo e alle rendite vigenti  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dall'articolo 1  della  presente  legge,  oggetto  dei
ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter  del  citato  articolo  2,  per
conformarle alla  decisione  definitiva  sui  predetti  ricorsi.  Nel
medesimo  decreto  potranno  altresi'  essere  introdotte   ulteriori
modificazioni delle tariffe d'estimo  e  delle  rendite  vigenti  con
l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo  per  l'intero
territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza  del  gettito.
Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e  i  contribuenti
l'effetto di cui al comma  1,  terzo  periodo,  dell'articolo  2  del
citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito,  con  modificazioni,
dall'articolo 1 della presente legge.