Art. 2. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresi' essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.