Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni leg- islative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, e' differito al 31 dicembre 1994. 2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o piu' decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri REVIGLIO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO