Art. 3.
  1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo  1,  comma
3,  della  legge  26  giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi
unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge  9  ottobre
1971,  n.  825,  e'  differito  al  30 giugno 1994. Il termine del 31
dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,
della  predetta  legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo
unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni  leg-
islative  pubblicate  nei  tre  mesi  anteriori  alla  data della sua
pubblicazione, e' differito al 31 dicembre 1994.
  2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 e'  estesa  l'autorizzazione
di  cui  al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971,
n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria
continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino  alla  data
del  31  dicembre  1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle  finanze,
si provvede alla sua ricostituzione.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 2, valutato in
lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993  e  1994,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  1994,
su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro delle finanze, uno o piu' decreti legislativi al fine
di apportare ai testi unici pubblicati  anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge le modificazioni necessarie
per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate  successivamente
all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della
pubblicazione   di   ciascun   decreto   legislativo,   attuando   il
coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle  contenute
nei  predetti  testi  unici  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 1987, n. 550.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 marzo 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  REVIGLIO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO