Art. 2.
  1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo  1  provvede
il  Ministro  degli  affari  esteri  previa  presentazione  del conto
consuntivo dell'Ente, approvato in conformita' delle nuove  direttive
statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita'
svolta nell'anno precedente.
  2.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  trasmette  annualmente  al
Parlamento  il  conto  consuntivo   e   la   relazione   illustrativa
dell'attivita' dell'Ente.