Art. 3.
  1. Il Ministro degli affari esteri sospende,  con  proprio  decreto
motivato,  l'erogazione  del  finanziamento  in  caso  di inattivita'
dell'Ente, di comprovata  destinazione  dei  contributi  a  fini  non
istituzionali  o  di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi,
dandone comunicazione alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica.
  2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause
che  hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro
degli  affari  esteri  dispone,  con  proprio  decreto  motivato,  la
cessazione del finanziamento.