Art. 4.
  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,   le   competenti
Amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni e gli altri enti pubblici
possono  affidare  al  "Servizio  sociale  internazionale  -  Sezione
italiana"  lo  svolgimento  di  programmi  specifici  o  di attivita'
rivolte a particolari categorie di assistiti, da  regolarsi  mediante
convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.