Art. 5.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  1.500  milioni  per   l'anno   1993,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento:  "Ministero
degli affari esteri".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.