Art. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non saranno ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione i veicoli, immatricolati per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, da adibire a servizio pubblico non di linea che non siano muniti dei dispositivi di cui all'art. 1.