Art. 2.
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  non  saranno  ammessi  all'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione i veicoli,  immatricolati  per  la  prima
volta  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento e, da adibire a servizio pubblico non di  linea  che  non
siano muniti dei dispositivi di cui all'art. 1.