Art. 10.
         Modalita' di iscrizione all'Albo e di cancellazione
  1.  Gli  uffici  preposti alla tenuta dell'Albo dovranno verificare
che:
   - la domanda sia stata redatta in conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 9 del presente decreto;
   -  sussistano  i  requisiti  di  cui  alla  legge e all'art. 2 del
presente decreto per l'iscrizione all'Albo.
  2. Successivamente, il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato con proprio provvedimento dispone l'iscrizione della
societa'  istante  all'Albo,  ovvero la rifiuta, motivatamente, entro
sessanta giorni dal ricevimento  dell'istanza.  Il  predetto  termine
resta  sospeso  nel  caso  in  cui  il  Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  richieda  alla   S.F.I.S.   ulteriori
informazioni  e  notizie,  fino  alla  comunicazione,  da parte della
societa' interessata, delle  notizie  e  informazioni  richieste.  La
richiesta interlocutoria puo' essere effettuata una sola volta.
  3.   Le   S.F.I.S.   hanno   l'obbligo   di  fornire  al  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato   tutte   le
informazioni   connesse   alle  eventuali  modifiche  dell'iscrizione
all'Albo. Il  Ministro  dell'industria,  sulla  base  delle  predette
comunicazioni  ovvero  a  seguito di informazioni comunque acquisite,
provvede, con proprio  provvedimento,  alle  conseguenti  variazioni,
dandone comunicazione alla S.F.I.S.
  4.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
anche su proposta o comunque sentita la Banca d'Italia, puo' disporre
la cancellazione delle societa' dall'Albo nei seguenti casi:
    a) istanza motivata della societa';
    b) gravi irregolarita' nell'amministrazione delle societa' ovvero
gravi violazioni delle norme di legge ovvero ripetute infrazioni alle
disposizioni del presente decreto e  a  quelle  emanate  della  Banca
d'Italia  nell'esercizio  dei  poteri di vigilanza di cui all'art. 12
del presente decreto.