Art. 10. Modalita' di iscrizione all'Albo e di cancellazione 1. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo dovranno verificare che: - la domanda sia stata redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto; - sussistano i requisiti di cui alla legge e all'art. 2 del presente decreto per l'iscrizione all'Albo. 2. Successivamente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento dispone l'iscrizione della societa' istante all'Albo, ovvero la rifiuta, motivatamente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il predetto termine resta sospeso nel caso in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieda alla S.F.I.S. ulteriori informazioni e notizie, fino alla comunicazione, da parte della societa' interessata, delle notizie e informazioni richieste. La richiesta interlocutoria puo' essere effettuata una sola volta. 3. Le S.F.I.S. hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni connesse alle eventuali modifiche dell'iscrizione all'Albo. Il Ministro dell'industria, sulla base delle predette comunicazioni ovvero a seguito di informazioni comunque acquisite, provvede, con proprio provvedimento, alle conseguenti variazioni, dandone comunicazione alla S.F.I.S. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su proposta o comunque sentita la Banca d'Italia, puo' disporre la cancellazione delle societa' dall'Albo nei seguenti casi: a) istanza motivata della societa'; b) gravi irregolarita' nell'amministrazione delle societa' ovvero gravi violazioni delle norme di legge ovvero ripetute infrazioni alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate della Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 12 del presente decreto.