Art. 11.
         Modalita' applicative del vincolo di temporaneita'
                    delle partecipazioni assunte
  1.  Le partecipazioni assunte dalle S.F.I.S. devono essere dismesse
entro otto anni dalla data  di  effettuazione  del  primo  intervento
partecipativo;  dalla  data  di dismissione devono trascorrere almeno
tre anni per ulteriori interventi partecipativi nei  confronti  della
medesima impresa.
  2.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nei casi in cui la dismissione delle partecipazioni entro il  termine
di  cui  al  comma 1 possa arrecare grave pregiudizio alle S.F.I.S. o
alle societa' partecipate,  puo'  concedere,  su  richiesta  motivata
della  S.F.I.S.  e  sentita la Banca d'Italia, deroghe all'obbligo di
dismissione di cui al comma 1.
  3. La motivata richiesta di deroga deve  essere  presentata  almeno
otto  mesi  prima  della  scadenza  del termine di cui al comma 1. Le
partecipazioni assunte devono, comunque, essere  dismesse  entro  tre
anni dalla scadenza del suddetto termine, salvo che nel provvedimento
di concessione della deroga non sia indicato un termine inferiore.