Art. 12. Vigilanza sulle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che la Banca d'Italia emana, in conformita' delle deliberazioni del C.I.C.R., e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e del presente decreto. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art. 11 del citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio di informazioni ed attuano forme di collaborazione, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1992 Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993 Registro n. 3 Industria, foglio n. 191
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo. - Il testo degli articoli 7 e 11 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 7. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei confronti di societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potra' emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonche', di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia puo' chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonche' disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni. 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo". "Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di vigilanza). - 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto".