Art. 12.
       Vigilanza sulle societa' finanziarie per l'innovazione
                 e lo sviluppo delle piccole imprese
  1.  Ai  sensi  dell'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all'art. 7 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
nella  legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che
la Banca d'Italia  emana,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del
C.I.C.R.,  e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
del presente decreto.
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
la  Banca  d'Italia,  anche ai sensi dell'art. 11 del citato decreto-
legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio  di  informazioni
ed  attuano  forme  di  collaborazione,  ai  fini  dell'esercizio dei
rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 novembre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993
  Registro n. 3 Industria, foglio n. 191
 
          Note all'art. 12:
             -  Per  il  testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si
          veda in nota al titolo.
             - Il testo degli articoli 7 e 11 del  D.L.  n.  143/1991
          (per  il  titolo  si  veda  in  nota  alle  premesse) e' il
          seguente:
             "Art. 7. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro,
          con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e  la
          CONSOB,     determina    criteri    oggettivi    riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio, in base ai quali, nell'ambito
          degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,  con
          esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei confronti
          di societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
          del  codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in
          un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
             2.  Gli  intermediari  iscritti   nell'elenco   speciale
          dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle
          diverse   categorie   di   operatori,  la  Banca  d'Italia,
          conformemente    alle    deliberazioni     del     Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, potra'
          emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri
          per limitare la  concentrazione  del  rischio  nonche',  di
          intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei
          bilanci  e  delle  situazioni periodiche. La Banca d'Italia
          puo' chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati  e
          notizie  nonche'  disporre  ispezioni a mezzo di funzionari
          che hanno facolta' di  chiedere  l'esibizione  di  tutti  i
          documenti  e  gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle
          loro funzioni.
             3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori  generali
          degli  intermediari  di cui al presente articolo che non si
          attengono alle  istruzioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia
          ovvero  ostacolano  comunque  l'esercizio della funzione di
          vigilanza sono puniti a norma dell'art.   87, primo  comma,
          lettera  a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   Si
          osservano,  in  quanto  applicabili, le procedure stabilite
          dall'art. 90 del citato  regio  decreto-legge  n.  375  del
          1936.  In  caso di ripetute infrazioni puo' essere disposta
          la cancellazione dagli elenchi  di  cui  all'art.  6  e  al
          presente articolo".
             "Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di vigilanza).
          -  1.  In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio, le
          autorita' amministrative che esercitano la vigilanza  sugli
          enti  creditizi  e  sugli  altri  enti,  societa'  e  ditte
          indicati nell'art.  4  possono  scambiarsi  informazioni  e
          collaborare  tra  loro,  nonche'  scambiare  informazioni e
          collaborare a condizioni di reciprocita' con le  competenti
          autorita'   amministrative   di   Stati   esteri,   per  il
          perseguimento dei fini del presente decreto".