Art. 2. Obbligo di iscrizione all'Albo 1. L'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1 e' subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni: a) sottoscrizione e versamento di un capitale sociale, per un importo non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; il capitale deve essere interamente rappresentato da azioni con voto non limitato; b) adozione di statuto societario avente quale oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese, nelle forme di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, e che preveda partecipazioni a carattere temporaneo, ai sensi del presente decreto, senza che le stesse diano luogo, nei confronti di ciascuna impresa partecipata, alle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; nell'ambito dell'oggetto sociale le S.F.I.S. possono altresi' concedere prestiti partecipativi di cui all'art. 35 della legge; c) possesso dei requisiti di esperienza ed onorabilita' dei soggetti aziendali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 35 della citata legge n. 317/1991 (si veda in nota al titolo): "Art. 3. (Forme di partecipazione al capitale di rischio). - 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'art. 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 9, si considerano le seguenti operazioni: a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse: a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)". "Art. 35. (Prestiti partecipativi). - 1. Gli istituti di credito mobiliare e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'art. 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'art. 1, costituite in forma di societa' di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle societa' per azioni. A tali societa' si applicano le norme di cui all'art. 2435 del codice civile. 2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo e' commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. 3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, un somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma. 4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. 5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".