Art. 2.
                   Obbligo di iscrizione all'Albo
  1.  L'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art. 1 e' subordinata alla
ricorrenza delle seguenti condizioni:
    a) sottoscrizione e versamento di un  capitale  sociale,  per  un
importo  non  inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per
la costituzione delle societa' per azioni; il  capitale  deve  essere
interamente rappresentato da azioni con voto non limitato;
    b)  adozione  di  statuto societario avente quale oggetto sociale
esclusivo l'assunzione di partecipazioni al capitale  di  rischio  di
piccole  imprese,  nelle  forme  di  cui al comma 1 dell'art. 3 della
legge, e che preveda partecipazioni a carattere temporaneo, ai  sensi
del  presente decreto, senza che le stesse diano luogo, nei confronti
di ciascuna impresa partecipata, alle condizioni di controllo di  cui
all'art.  2359 del codice civile; nell'ambito dell'oggetto sociale le
S.F.I.S. possono altresi' concedere  prestiti  partecipativi  di  cui
all'art. 35 della legge;
    c)  possesso  dei  requisiti  di  esperienza  ed onorabilita' dei
soggetti aziendali di cui agli articoli 3, 4,  5  e  6  del  presente
decreto.
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 3 e 35 della
          citata legge n. 317/1991 (si veda in nota al titolo):
             "Art.  3.  (Forme  di  partecipazione  al  capitale   di
          rischio).  -  1.  Ai  fini  della  verifica  dei  limiti di
          partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese
          ai sensi dell'art. 2  per  l'ammissione  alle  agevolazioni
          previste   dall'art.   9,   si   considerano   le  seguenti
          operazioni:
               a) acquisto di quote  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata;
               b)  acquisto  di  azioni  di  societa' per azioni e in
          accomandita per azioni;
               c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di
          societa' di cui alle lettere a) e b);
               d)  sottoscrizione  di  obbligazioni  convertibili  in
          azioni.
             2.  Ai  fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 2,
          comma 3, e' fatto divieto  alle  societa'  finanziarie  per
          l'innovazione   e  lo  sviluppo  di  investire  il  proprio
          patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
               a) da altre societa' finanziarie per  l'innovazione  e
          lo sviluppo;
               b)  da  soggetti  che  controllino, ai sensi dell'art.
          2359  del  codice  civile,  la  stessa  o  altre   societa'
          finanziarie  per  l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano
          da queste controllati;
               c) da societa' o enti dei cui  organi  facciano  parte
          gli    amministratori    di    societa'   finanziarie   per
          l'innovazione  e  lo  sviluppo,  nonche'  da  soggetti  che
          controllino  tali  societa'  o enti, ovvero siano da questi
          controllati;
               d)   da   societa'  che  siano  finanziate  in  misura
          prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)".
             "Art. 35. (Prestiti partecipativi). - 1. Gli istituti di
          credito   mobiliare   e   le   societa'   finanziarie   per
          l'innovazione  e  lo  sviluppo,  di cui all'art. 2, possono
          concedere prestiti partecipativi per  la  realizzazione  di
          programmi  innovativi  e di sviluppo delle piccole imprese,
          come definite dall'art. 1, costituite in forma di  societa'
          di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore
          a  quello  previsto  per la costituzione delle societa' per
          azioni. A tali  societa'  si  applicano  le  norme  di  cui
          all'art. 2435 del codice civile.
             2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti
          di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte
          del   corrispettivo   spettante   all'istituto  di  credito
          mobiliare o alla societa' finanziaria per  l'innovazione  e
          lo   sviluppo   e'   commisurata   al  risultato  economico
          dell'impresa finanziata.
             3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto  un  interesse
          annuo  non  superiore  al tasso ufficiale di sconto vigente
          nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento
          del prestito. L'impresa finanziata si obbliga,  inoltre,  a
          versare  annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta
          giorni dall'approvazione del bilancio, un somma commisurata
          al risultato economico  dell'esercizio,  nella  percentuale
          concordata   preventivamente   con  l'istituto  di  credito
          mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e  lo
          sviluppo.   Nel   conto   dei   profitti  e  delle  perdite
          dell'impresa  finanziata,  la  predetta  somma  costituisce
          oggetto  di specifico accantonamento per onere, rappresenta
          un costo e, ai fini  dell'applicazione  delle  imposte  sui
          redditi,   e'   computata   in   diminuzione   del  reddito
          dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge  gli
          utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
             4.  I  prestiti  partecipativi  possono essere assistiti
          soltanto da garanzie personali, individuali  o  collettive,
          alle  quali  si  applica  l'art. 1946 del codice civile. Ad
          integrazione di tali garanzie  e'  consentito  l'intervento
          del  Fondo  centrale  di  garanzia di cui all'art. 20 della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, e  successive  modificazioni.
          La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti
          partecipativi  che  ecceda  il  triplo del patrimonio netto
          dell'impresa finanziata.
             5. Il Comitato interministeriale per  il  credito  e  il
          risparmio  (CICR)  stabilisce  con  propria delibera, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  le  modalita'  di attuazione del presente
          articolo, prevedendo condizioni di maggior  favore  per  le
          operazioni  effettuate nei territori di cui all'allegato al
          Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio  e  nei  territori
          italiani   colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n.
          2052/88.  Dei  relativi  oneri  si  tiene  conto in sede di
          programmazione  delle  risorse  destinate  dalla  normativa
          sull'intervento    straordinario   nel   Mezzogiorno   alle
          agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo.
          In sede di prima applicazione  della  presente  legge,  gli
          eventuali  oneri  gravano  sui  fondi  di cui alla legge 1›
          marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e criteri fissati  con
          decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e per gli
          interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,  anche  ai  fini
          delle occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile,
          come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile
          1991, n. 127:
             "Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".