Art. 3. Requisiti di esperienza degli amministratori 1. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso le S.F.I.S., possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali.