Art. 3.
            Requisiti di esperienza degli amministratori
  1.  Le  cariche  di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore  delegato  e  direttore  generale,  o   che   comunque
comportino  l'esercizio  di  funzioni equivalenti presso le S.F.I.S.,
possono essere ricoperte solo da persone  che  abbiano  maturato  una
adeguata  esperienza  per  uno  o  piu'  periodi complessivamente non
inferiori a tre anni, mediante esercizio di  attivita'  professionale
in  materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o
di insegnamento nelle medesime materie, ovvero  mediante  svolgimento
di  funzioni  di  amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici
economici o presso imprese del  settore  finanziario  o  societa'  di
capitali.