Art. 4.
           Requisiti di esperienza del collegio sindacale
  1.  Almeno  uno  dei  sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti
delle S.F.I.S. deve essere iscritto nell'Albo dei  ragionieri  o  dei
dottori  commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci  aventi
i predetti requisiti.