Art. 4. Requisiti di esperienza del collegio sindacale 1. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti delle S.F.I.S. deve essere iscritto nell'Albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i predetti requisiti.