Art. 5. Requisiti di onorabilita' di amministratori, sindaci e dirigenti 1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle S.F.I.S. si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, del decreto di cui al comma 1 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, comportano la sospensione delle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale. 3. Il difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o l'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1, determinano la decadenza dall'ufficio. 4. La sospensione o la decadenza di cui ai commi 2 e 3 sono dichiarate con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
Note all'art. 5: - Il D.P.R. n. 350/1985 reca: "Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74". Si trascrive il testo dei relativi articoli 5 e 6: "Art. 5 (come modificato dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55). - Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo". "Art. 6. - 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad eclusione di coloro la cui nomina e' soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1. 3. Formalita' analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5". - La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 10: "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi cosi' sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22- bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevezione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura pernale".