Art. 5.
                      Requisiti di onorabilita'
               di amministratori, sindaci e dirigenti
  1.  Agli  amministratori,  sindaci,  direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza delle S.F.I.S. si applicano le  disposizioni
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350.
  2. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all'art. 5, n. 3, del decreto di cui  al  comma  1  o  l'applicazione
provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3,
della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni,   comportano   la   sospensione   delle   funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale.
  3.  Il difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3
e 4 o l'esistenza  di  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
determinano la decadenza dall'ufficio.
  4.  La  sospensione  o  la  decadenza  di  cui  ai commi 2 e 3 sono
dichiarate con le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
 
          Note all'art. 5:
             -   Il   D.P.R.  n.  350/1985  reca:  "Attuazione  della
          direttiva, in data 12 dicembre 1977,  del  Consiglio  delle
          Comunita'  europee  n.  77/780  in  materia  creditizia, in
          applicazione  della  legge  5  marzo  1985,  n.  74".    Si
          trascrive il testo dei relativi articoli 5 e 6:
             "Art.  5  (come  modificato  dall'art. 32 della legge 19
          marzo 1990, n. 55). - Le cariche, comunque  denominate,  di
          amministratore,  sindaco  e  direttore generale non possono
          essere ricoperte da coloro che:
              1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
          interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle
          persone giuridiche e delle imprese;
              2)  siano  stati  sottoposti  a  misure  di prevenzione
          disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          della   legge   31   maggio   1965,   n.  575,  cosi'  come
          successivamente modificate e integrate, salvi  gli  effetti
          della riabilitazione;
              3)  siano  stati  condannati con sentenza irrevocabile,
          salvi gli effetti della riabilitazione:
                a) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  nel
          regio  decreto-legge  12  marzo  1936, n. 375, e successive
          modificazioni ed integrazioni;
                b) alla reclusione per uno dei delitti  previsti  nel
          titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
          16 marzo 1942, n.  267;
                c)  alla  reclusione per un tempo non inferiore ad un
          anno per un delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,
          contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio, contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
          delitto in materia valutaria e tributaria;
                d)  alla  reclusione per un tempo non inferiore a due
          anni per un qualunque delitto non colposo".
             "Art. 6. -  1.  Il  difetto  dei  requisiti  di  cui  ai
          precedenti  articoli  2  e  3  e  l'esistenza  di una delle
          situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano,
          in caso di nomina o di elezione, la decadenza  dall'ufficio
          degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali.
          La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
          ovvero   dall'organo,   comunque  denominato,  titolare  di
          funzione  equivalente.  In  caso   di   inerzia   essa   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia.
             2.  A  tal  fine,  entro  trenta  giorni  dalla nomina o
          dall'elezione, gli interessati, ad eclusione di  coloro  la
          cui  nomina  e'  soggetta  alle disposizioni della legge 24
          gennaio 1978, n. 14,  devono  presentare  al  consiglio  di
          amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni
          alla  Banca  d'Italia,  la  documentazione  comprovante  il
          possesso  dei  requisiti  o  l'inesistenza  di  una   delle
          situazioni di cui al comma 1.
             3.   Formalita'   analoghe   devono  osservarsi  qualora
          amministratori,  sindaci  e  direttori  generali,  comunque
          nominati  o  eletti,  vengano successivamente a trovarsi in
          una delle situazioni indicate nei precedenti articoli  4  e
          5".
             -  La  legge  n.  575/1965  reca  disposizioni contro la
          mafia. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 10:
             "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della  legge  13
          settembre  1982,  n.  646, poi cosi' sostituito dall'art. 3
          della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successivamente
          integrato  dall'art.  20  del  D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.  203,  e  dall'art.  22-  bis del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992,  n.
          356).  - 1.   Le persone alle quali sia stata applicata con
          provvedimento definitivo  una  misura  di  prevenzione  non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessione di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso e  nei  registri  dei  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per    lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f)  contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
             2.  Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   e   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel   caso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevezione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis.  Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4  si  applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura pernale".