Art. 6.
          Requisiti di onorabilita' della compagine sociale
  1.  Ai soggetti che esercitano il controllo sulla S.F.I.S. ai sensi
dell'art. 2359  del  codice  civile,  si  applicano  le  disposizioni
dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350.
  2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4
giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dalla legge 19 marzo 1990,
n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle S.F.I.S.  l'indicazione
nominativa  dei  soci  quali  risultano  dal  libro  dei soci e dalle
comunicazioni ricevute, nonche'  dati  e  informazioni  sul  capitale
sociale.
 
          Note all'art. 6:
             -  Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
          in nota
          all'art. 2.
             - L'art. 7 del citato D.P.R. n.  350/1985  (si  veda  in
          nota all'art.  5) e' cosi' formulato:
             Art.  7.  -  1.  Coloro  che,  trovandosi  in  una delle
          situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e  3),
          lettere  a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite
          di societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
          interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2
          per  cento  del capitale di un ente creditizio, non possono
          esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o  quote
          eccedenti  il  suddetto limite. In caso di inosservanza, la
          deliberazione e' impugnabile a  norma  dell'art.  2377  del
          codice  civile  se,  senza  il  computo  dei  voti  che non
          avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe  raggiunta
          la    necessaria   maggioranza.      L'impugnazione   della
          deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori
          e dei sindaci.
             2. Le azioni o quote per le quali, a norma del  presente
          articolo,  non  puo'  essere  esercitato il diritto di voto
          sono computate ai fini della  regolare  costituzione  della
          assemblea.
             3.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si
          applicano anche ai possessori di titoli  di  partecipazione
          ovvero  di  risparmio  partecipativo  emessi da istituti di
          credito di diritto pubblico, da casse  di  risparmio  e  da
          monti   di   credito  su  pegno  di  prima  categoria,  con
          riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano
          i diritti inerenti a tali titoli".
             -  La  legge   n.   281/1985   concerne:   "Disposizioni
          sull'ordinamento   della   Commissione   nazionale  per  le
          societa' e la borsa; Norme per l'identificazione  dei  soci
          delle  societa'  con azioni quotate in borsa delle societa'
          per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione  delle
          direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
          dei  valori  mobiliari  e  disposizioni  per  la tutela del
          risparmio".  Il   relativo   art.   9,   come   sostituito,
          relativamente  al  primo  comma dell'art. 31 della legge 19
          marzo  1990,  n.  55,  e  relativamente ai successivi commi
          dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992,  n.  90,  e'  cosi'
          formulato.
             "Art.  9. - Chiunque partecipa in una societa' esercente
          attivita' bancarie, societa' con azioni quotate  in  borsa,
          societa'  per  azioni  esercenti  il credito, nonche' casse
          rurali e banche popolari ed ogni altro ente  creditizio  in
          misura  superiore  al due per cento del capitale di questa,
          deve darne comunicazione scritta  alla  societa'  stessa  e
          alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la
          partecipazione  ha  superato il detto limite. Le successive
          variazioni  di  ciascuna   partecipazione   devono   essere
          comunicate  entro  trenta giorni da quello in cui la misura
          dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della
          percentuale stabilita o da quello in cui la  partecipazione
          si e' ridotta entro la percentuale stessa.
             Ai  fini  del  calcolo della percentuale di cui al comma
          precedente, per capitale della societa' si  intende  quello
          sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto.  Agli  stessi  fini la partecipazione e' determinata,
          senza tener conto delle azioni o quote prive di diritto  di
          voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
               a)  delle  azioni  o quote possedute indirettamente da
          una persona fisica o giuridica per il tramite  di  societa'
          controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per interposta
          persona;
               b) delle azioni  o  quote  possedute,  direttamente  o
          indirettamente,   a   titolo   di  pegno  o  di  usufrutto,
          sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti  spettino  al
          creditore o all'usufruttuario;
               c)  delle  azioni  o  quote  possedute, direttamente o
          indirettamente,  a   titolo   di   deposito,   qualora   il
          depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di
          voto ad esse inerenti;
               d)  delle  azioni  o  quote  oggetto  di  contratto di
          riporto  delle  quali  si  tiene  conto,   direttamente   o
          indirettamente,  tanto  nei confronti del riportato che del
          riportatore.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito  modello,  approvato con deliberazione della Banca
          d'Italia, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana.  Devono  in ogni caso risultare dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)  la  data   ed   il   titolo   dell'acquisto   della
          partecipazione  o  dell'aumento  o  della diminuzione della
          stessa;
              2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
          e la categoria delle azioni o quote possedute;
              3)  il  numero   delle   azioni   o   quote   possedute
          indirettamente,    con    l'indicazione    delle   societa'
          controllate  o  fiduciarie  o  delle  persone   interposte,
          nonche'  di  quelle  possedute in pegno o in usufrutto o in
          deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
          comunicazioni fatte da societa'  fiduciarie  devono  essere
          indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
              4)  il  nominativo  della  o  delle  persone  fisiche o
          giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora  il  socio
          se ne sia privato in virtu' di un accordo.
             Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
          al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai
          soggetti che partecipano all'operazione.
             Le  comunicazioni  si considerano eseguite nel giorno in
          cui  sono  state   consegnate   o   spedite   per   lettera
          raccomandata,  salva  la  facolta'  della Banca d'Italia di
          permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei
          alla trasmissione.
             Il diritto di voto inerente alle azioni o quote  per  le
          quali  sia  stata  omessa  la comunicazione non puo' essere
          esercitato. In caso di  inosservanza  la  deliberazione  e'
          impugnabile  a  norma  dell'art. 2377 del codice civile se,
          senza il voto degli aventi  diritto  che  avrebbero  dovuto
          astenersi  dalla  votazione,  non  si  sarebbe raggiunta la
          necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
          anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data  della
          deliberazione  ovvero,  se  questa e' soggetta a iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le azioni per le quali, a norma del  presente  articolo,
          non   puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto  sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea.
             E'  salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter,
          5-quater,  5-quinquies  e  5-sexies,  del  decreto-legge  8
          aprile  1974,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive  modificazioni  e
          integrazioni,  in  aggiunta alle disposizioni dei commi che
          precedono del presente articolo".