Art. 6. Requisiti di onorabilita' della compagine sociale 1. Ai soggetti che esercitano il controllo sulla S.F.I.S. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle S.F.I.S. l'indicazione nominativa dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonche' dati e informazioni sul capitale sociale.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2. - L'art. 7 del citato D.P.R. n. 350/1985 (si veda in nota all'art. 5) e' cosi' formulato: Art. 7. - 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. 2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli". - La legge n. 281/1985 concerne: "Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa delle societa' per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". Il relativo art. 9, come sostituito, relativamente al primo comma dell'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e relativamente ai successivi commi dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, e' cosi' formulato. "Art. 9. - Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie, societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive di diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore o all'usufruttuario; c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo".