Art. 8. Rapporti tra il patrimonio netto e ammontare degli investimenti in partecipazioni 1. L'ammontare delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimonali (capitale sociale e riserve) delle S.F.I.S. Ulteriori sottoscrizioni in esubero del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dalle medesime societa'. 2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al citato art. 3, non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) della S.F.I.S. partecipante e fermo il limite di cui all'art. 2, comma 1, ultima parte, della legge.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 317/1991 si veda in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.