Art. 8.
                  Rapporti tra il patrimonio netto
          e ammontare degli investimenti in partecipazioni
  1. L'ammontare delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della
legge,  al  netto  dei  fondi  di  svalutazione, non deve superare il
limite  quantitativo  costituito  dai  fondi  patrimonali   (capitale
sociale e riserve) delle S.F.I.S. Ulteriori sottoscrizioni in esubero
del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un
ammontare   non   superiore  a  quello  dei  prestiti  obbligazionari
convertibili, emessi dalle medesime societa'.
  2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa,  nelle  forme  di
cui  al  citato  art.  3,  non  possono  eccedere  il  20%  dei fondi
patrimoniali (capitale sociale e riserve) della S.F.I.S. partecipante
e fermo il limite di cui all'art. 2, comma  1,  ultima  parte,  della
legge.
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo dell'art. 3 della legge n. 317/1991 si
          veda in nota all'art. 2.
             - Per il testo  dell'art.  2  della  medesima  legge  n.
          317/1991 si veda in nota al titolo.