Art. 2. 1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle societa' per azioni con azioni quotate in borsa. 2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1' dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1. 3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. 4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse. 5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tutte le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.". 6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.