Art. 2.
  1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi  dalle  societa'  per
azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  previste  dal  capo III del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento
fiscale previsto per  i  titoli  della  stessa  specie  emessi  dalle
societa' per azioni con azioni quotate in borsa.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 5 della legge 1' dicembre
1981, n.  692,  continua  ad  applicarsi  alle  societa'  per  azioni
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.
  3.  In  deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410
del codice civile, le societa' derivanti dalle trasformazioni di  cui
al  comma  1,  possono  emettere obbligazioni per somme non eccedenti
l'ammontare del capitale sociale e  della  speciale  riserva  di  cui
all'articolo  15,  comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,
come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
  4.  La  disposizione  di cui all'articolo 2362 del codice civile si
applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni,  delle
societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1,
sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.
  5.  All'articolo  18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tutte le predette
societa'  per  azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma
1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma  2,  della
legge 30 luglio 1990, n. 218.".
  6.  Ai  fini  della  identificazione  del  limite alla emissione di
obbligazioni, come rideterminato dal comma  3,  non  si  tiene  conto
delle  obbligazioni  garantite  dallo  Stato  o con rimborso a carico
dello Stato medesimo, emesse  dagli  enti  pubblici  esistenti  prima
della  trasformazione  operata  dall'articolo 15 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359.