Art. 10. 
                       Comunicazioni alla CEE 
  1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali cura  la  comunicazione  alla  Commissione
delle Comunita'  europee  delle  seguenti  informazioni  fornite  dai
Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste: 
   a) i programmi di controllo; 
   b) gli organi competenti per  il  controllo,  il  relativo  ambito
territoriale di competenza e le rispettive funzioni; 
   c) i  laboratori  ai  quali  e'  affidata  la  responsabilita'  di
effettuare le analisi; 
   d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18
giugno 1986, n. 182, convertito, con  modificazione,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462.