Art. 10. Comunicazioni alla CEE 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali cura la comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee delle seguenti informazioni fornite dai Ministeri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste: a) i programmi di controllo; b) gli organi competenti per il controllo, il relativo ambito territoriale di competenza e le rispettive funzioni; c) i laboratori ai quali e' affidata la responsabilita' di effettuare le analisi; d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18 giugno 1986, n. 182, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.