Art. 5. O b b l i g h i 1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporsi alle verifiche esercitate conformemente alle modalita' previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale.