Art. 5. 
                           O b b l i g h i 
  1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a  controllo  ufficiale
sono tenute a sottoporsi alle verifiche esercitate conformemente alle
modalita' previste e ad  assicurare  agli  incaricati  la  necessaria
assistenza nell'esercizio delle loro funzioni. 
  2. Fatti salvi gli obblighi previsti  da  leggi  o  da  regolamenti
speciali,  il  personale   incaricato   del   controllo   e'   tenuto
all'osservanza del segreto professionale.