Art. 7. 
                   Criteri specifici di controllo 
  1. Il Ministro della sanita' con proprio decreto definisce  criteri
uniformi  per  il  programma   di   controllo   dei   residui   degli
antiparassitari. 
  2. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  per  quanto
attiene   i   programmi   coordinati   di   controllo   dei   residui
antiparassitari raccomandati dalla CEE.