Art. 10. 
Permanenza  nel  fondo  pensione  e  cessazione  dei   requisiti   di
                           partecipazione 
 
  1. Ove vengano  meno  i  requisiti  di  partecipazione  alla  forma
pensionistica complementare,  lo  statuto  del  fondo  pensione  deve
consentire  le  seguenti   opzioni   stabilendone   i   termini   per
l'esercizio: 
    a) il trasferimento presso altro  fondo  pensione  complementare,
cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'; 
    b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; 
    c) il riscatto della posizione individuale. 
  2. Gli aderenti  ai  fondi  pensione  di  cui  all'art.  9  possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella  indicata
alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore  acceda
in relazione alla nuova attivita'. 
  3.  Gli  adempimenti  a  carico  del  fondo  pensione   conseguenti
all'esercizio delle opzioni di cui ai commi  1  e  2  debbono  essere
effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.