Art. 11. Vicende del fondo pensione 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10. 2. Nel caso di cessazione dell'attivita' del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne da' comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Note all'art. 11: - Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, contiene disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. Gli articoli dal n. 57 al n. 66 (capo II) trattano dell'amministrazione straordinaria, mentre gli articoli dal n. 67 al n. 86 (capo III) riguardano la liquidazione. Se ne trascrive il testo: "Art. 57. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato puo' disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito: a) qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attivita', oppure gravi infrazioni delle disposizioni em- anate dall'ispettorato; b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio; c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di societa' anonime o in accomandita per azioni, lo scigliomento degli organi amministrativi puo' altresi' essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 158 del codice di commercio. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'ispettorato, che assume il nome di 'commissario provvisorio', a cio' designato dal capo dell'ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60. Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facolta' gia' spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonche' quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente. L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, puo' altresi' essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'ispettorato provvedera' secondo le norme del presente capo. Al commissario nominato dall'ispettorato competono le facolta' normalmente comprese in un mandato institorio generale". "Art. 58. - Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato: a) nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende; b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attivita' bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci. A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo presidente. I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al presente articolo, nonche' il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni quindici nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte 'Disposizioni e comunicati', rubrica 'Ispettorato'. Per i provvedimenti concernenti societa', copia della Gazzetta Ufficiale sara' depositata, entro quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancellaria del tribunale civile del luogo ove la societa' ha sede e sara' provveduto alla loro trascrizione nel registro delle societa' ed alla comunicazione al consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la societa' ha sede. Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato e' emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende e' assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'ispettorato stesso. Con le medesime modalita', stabilite per la nomina, l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine piu' breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi. Le indennita' spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende". "Art. 59. - Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto". "Art. 60. - Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio. Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza od uno o piu' dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'ispettorato per la gestione provvisoria". "Art. 61. - Sono attribuiti ai commissari tutte le facolta' spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali. I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunita' nell'interesse dei crediti, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o piu' sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria. L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, puo' prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Quando i commissari siano piu' d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente". "Art. 62. - Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilita' iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'ispettorato". "Art. 63. - Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile, eventualmente con le stesse formalita', di altri due mesi, il pagamento della passivita' di qualsiasi genere da parte delle aziende. Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815. Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, ne' possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del predetto periodo di sospensione. La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti. Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'ispettorato". "Art. 64. - I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'ispettorato. I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ispettorato. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale e' protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di legge. Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perche' siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della societa' e degli altri enti. A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel piu' breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione. Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro sessanta giorni all'ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterra' opportuni. Nessuna azione di responsabilita' contro i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza puo' essere promossa senza l'autorizzazione dell'ispettorato". "Art. 65. - I commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, ne' compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovra' essere presa all'unanimita', degli altri commissari o col voto favorevole di tutti i componenti il comitato di sorveglianza. Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati di sorveglianza di casse di risparmio e di monte di pegni di prima categoria, nonche' di altri monti di pegni e di casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti". "Art. 66. - Senza pregiudizio di quanto e' stabilito nei precedenti articoli, il capo dell'ispettorato, nei casi giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, puo' disporre che un funzionario dell'ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non puo' mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell'ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma primo dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato e' investito senz'altro delle facolta' indicate nel comma quarto dello stesso art. 57. Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresi' nei riguardi del funzionario dell'ispettorato indicato nell'art. 57". "Art. 67. - Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'ispettorato, puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli: a) quando le irregolarita' o le deviazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di accezionale gravita'; b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi puo' chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma primo. La liquidazione regolata dal presente capo puo' essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale puo' essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa piu' sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni. La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito. Il decreto che ordina la messa in liquidazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori. Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indi- cate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'ispettorato nomina: a) uno o piu' commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca e la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza. Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina e' pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato". Le indennita' spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende". "Art. 68. - Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una societa', che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti. La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995. La sentenza rende altresi' applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti. Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro quaranta giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale. La data dell'affissione sara' pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali. L'opposizione e' proposta in contraddittorio dei commissari ed e' decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78". "Art. 69. - Quando si verifichino le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti. Il tribunale puo' anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione". Note all'art. 11: "Art. 70. - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione, e' sospeso il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, ne' possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione. Dalla stessa data nessuna azione puo' essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli 77 e 78. Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facolta' di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario. Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa". "Art. 71. - I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui all'art. 67. I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il comitato di sorveglianza o uno o piu' suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'ispettorato. Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sara' provveduto di autorita' e con l'assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'ntervento della forza pubblica. Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali. I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza". "Art. 72. - I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto e' disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una societa' in nome collettivo o in accomandita. L'ispettorato puo' stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. La inosservanza da parte dei commissari delle norme ema- nate dall'ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le rel- ative azioni di responsabilita' non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato. Quando i commissari siano piu' di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente". "Art. 73. - Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una societa' in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della societa', l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese. I commissari hanno inoltre facolta' di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avra' diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in piu' rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformita' alle disposizioni dell'art. 1199 del codice civile. Il piano di ripartizione e', a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla lor volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione. In virtu' del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sara' fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della societa'. I commissari hanno pure facolta' di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione". "Art. 74. - Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non puo' alienare, ne' sottoporre ad ipoteca i beni suddetti. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione della societa' nessuna azione puo' essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della societa'. Le facolta' di cui all'articolo precedente e al comma primo di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla societa' per quanto concerne le operazioni fatte dalla societa' stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione e' pubblicata. Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della societa', si presumono fatti in frode dei creditori della societa' e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti: a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma secondo, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del codice di commercio; b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso; c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito". "Art. 75. - I commissari possono, nei casi di ritenuta necessita' e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza. Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita' sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto. I commissari non possono cedere in blocco le attivita' se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato". "Art. 76. - Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda. Un'analoga comunicazione deve essere fatta a colro che risultino titolari di diritti di proprieta' o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione. I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicita' prescritte dall'ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione. Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprieta' od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi. La omessa presentazione, nei termini della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80". "Art. 77. - I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprieta' o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente. Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprieta' od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi. Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi. I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente. Il reclamo dovra' contenere la elezione di domicilio nella citta' sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sara' eseguita alla porta del tribunale. Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato puo' reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto". "Art. 78. - I reclami devono essere decisi in unico giudizio. Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa. Il provvedimento del presidente del tribunale e' reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso e' data altresi' diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicita' prescritte dal tribunale o disposte dall'ispettorato. Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia. Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perche' se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77". "Art. 79. - La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti. Essa e' affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni ne' minore di dieci, a pena di nullita'. Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed e' sottoposto ai termini suddetti. La corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza. Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed e' abbreviato della meta'. In base alla sentenza difinitiva, i commissari compilano e depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77". "Art. 80. - I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attivita' ed accertate tutte le passivita'. I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi pero' concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprieta' od altri diritti reali su cose non ancora alienate. I commissari, quando possano presumere che le passivita' dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facolta' di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purche' entro il termine massimo di due anni. Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale: qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti. Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza". "Art. 81. - Sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato. Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilita' della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori". "Art. 82. - Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile. Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del comitato di sorveglianza. Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicita' da darsi al rendiconto finale e fissa le modalita' ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti gia' maturati, nonche' i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari. Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79. Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina le esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari mediante, un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterra' opportuni, ne diano notizia agli interessati. Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto. Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'ente od istituto che a tale scopo venisse con opportune modalita' determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni. Valgono per i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65". "Art. 83. - In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria: in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non puo' esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte. Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10". "Art. 84. - Della proposta di concordato e' data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicita' disposte dall'ispettorato. Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari. A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito. Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati. I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di quindici giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale. Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sara' data notizia mediante avviso, da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente. Non e' ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado". "Art. 85. - Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81". "Art. 86. - L'esecuzione del concordato e' affidata ai commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza". Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purche' per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del comitato di sorveglianza. Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65".