Art. 11. 
                     Vicende del fondo pensione 
 
  1.  Nel  caso  di  scioglimento  del  fondo  pensione  per  vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione,  si  provvede  alla
intestazione diretta  della  copertura  assicurativa  in  essere  per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.  Per  gli
altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10. 
  2. Nel caso di cessazione dell'attivita' del datore di  lavoro  che
abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2,  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  nomina,  su  proposta
della commissione di cui all'art. 16,  un  commissario  straordinario
che procede allo scioglimento del fondo. 
  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne da'
comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Nel caso di  vicende  del  fondo  pensione  capaci  di  incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione  di
cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi  responsabili
devono  comunicare  preventivamente   alla   commissione   stessa   i
provvedimenti ritenuti necessari  alla  salvaguardia  dell'equilibrio
del fondo pensione. 
  5. Ai  fondi  pensione  si  applica  esclusivamente  la  disciplina
dell'amministrazione  straordinaria  e  della   liquidazione   coatta
amministrativa,  con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi   degli
articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi  le  relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale ed alla commissione di cui all'art.  16,  i  cui  compiti  in
materia sono definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. Nel caso  di  procedura  concorsuale  relativa  a
soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma  2,
il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentita  la
commissione di cui all'art. 16, nomina un  commissario  straordinario
incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo. 
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  R.D.L.  12  marzo  1936,  n. 375, convertito, con
          modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n.  141,  contiene
          disposizioni   per   la  difesa  del  risparmio  e  per  la
          disciplina della funzione creditizia. Gli articoli  dal  n.
          57   al  n.  66  (capo  II)  trattano  dell'amministrazione
          straordinaria, mentre gli articoli dal n. 67 al n. 86 (capo
          III) riguardano la liquidazione. Se ne trascrive il testo:
             "Art. 57.  -  Con  decreto  del  Capo  del  Governo,  su
          proposta  dell'ispettorato  puo'  disporsi  lo scioglimento
          degli organi amministrativi di aziende di credito:
               a)    qualora    risultino     gravi     irregolarita'
          nell'amministrazione   delle  aziende  di  credito,  ovvero
          violazioni delle norme legali e statutarie che ne  regolano
          l'attivita', oppure gravi infrazioni delle disposizioni em-
          anate dall'ispettorato;
               b)  nel  caso  in  cui  risultino  gravi  perdite  del
          patrimonio;
               c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi
          organi amministrativi delle aziende. Nel caso  di  societa'
          anonime  o in accomandita per azioni, lo scigliomento degli
          organi  amministrativi  puo'  altresi'   essere   richiesto
          dall'assemblea  dei  soci, con deliberazioni da prendersi a
          norma dell'art. 158 del codice di commercio.
             Il decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regno.
             I   poteri  dei  disciolti  organi  amministrativi  sono
          provvisoriamente     assunti     da     un      funzionario
          dell'ispettorato,   che  assume  il  nome  di  'commissario
          provvisorio', a cio' designato dal  capo  dell'ispettorato.
          Il   commissario   provvisorio,  previo  sommario  processo
          verbale d'inventario, prende  temporaneamente  in  consegna
          l'azienda   dagli   organi   predetti,  fermo  il  disposto
          dell'art. 60.
             Spettano   al   detto   funzionario,   sempre   in   via
          provvisoria,  tutte le facolta' gia' spettanti ai disciolti
          organi  amministrativi,  nonche'  quelle  attribuite  dalla
          presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.
             L'applicazione   della   procedura   di  amministrazione
          straordinaria di cui al presente  articolo,  puo'  altresi'
          essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende
          individuali   di   credito;   in   tal  caso  l'ispettorato
          provvedera' secondo le norme del presente capo.
             Al commissario nominato  dall'ispettorato  competono  le
          facolta'  normalmente  comprese  in  un  mandato institorio
          generale".
             "Art. 58. - Con  provvedimenti  da  emanarsi  non  oltre
          quindici  giorni  dopo  la pubblicazione del decreto di cui
          all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:
               a) nomina  uno  o  piu'  commissari  straordinari  per
          l'amministrazione delle aziende;
               b)  nomina un comitato di sorveglianza composto da tre
          a  nove  membri,  scelti  fra  persone  che  siano  esperte
          nell'attivita'   bancaria,  o  che  siano  comprese  fra  i
          creditori   o   che   siano    ritenute    dall'ispettorato
          specialmente  adatte  a vigilare sugli interessi degli enti
          fondatori o dei soci.
             A  maggioranza  di  voti,  il  comitato  nomina  il  suo
          presidente.
             I  provvedimenti  del  capo  dell'ispettorato  di cui al
          presente  articolo,  nonche'  il  verbale  di  nomina   del
          presidente,  sono pubblicati nel termine di giorni quindici
          nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte  'Disposizioni  e
          comunicati', rubrica 'Ispettorato'.
             Per  i  provvedimenti  concernenti societa', copia della
          Gazzetta Ufficiale sara' depositata, entro quindici  giorni
          dalla  pubblicazione  suddetta,  presso  la cancellaria del
          tribunale civile del luogo ove la societa' ha sede e  sara'
          provveduto   alla  loro  trascrizione  nel  registro  delle
          societa' ed alla  comunicazione  al  consiglio  provinciale
          dell'economia  corporativa  del  luogo  ove  la societa' ha
          sede.
             Quando  il  provvedimento  del  capo dell'ispettorato e'
          emanato contemporaneamente al decreto  di  scioglimento  di
          cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende e' assunta
          direttamente    dai    commissari    nominati    dal   capo
          dell'ispettorato stesso.
             Con le medesime  modalita',  stabilite  per  la  nomina,
          l'ispettorato,  quando  lo ritenga opportuno, provvede alla
          revoca ed alla sostituzione dei commissari  straordinari  e
          dei membri del comitato di sorveglianza.
             Le  funzioni  dei commissari straordinari e del comitato
          di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei  mesi,
          quando un termine piu' breve non sia prescritto dal decreto
          di  cui  all'art.  57.    Solo in casi eccezionali potranno
          essere prorogate per un periodo non superiore ad altri  sei
          mesi.
             Le  indennita' spettanti ai commissari ed al comitato di
          sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a  carico
          delle aziende".
             "Art.  59.  -  Per  effetto  del  provvedimento  di  cui
          all'art. 57, sono sospese le funzioni delle  assemblee  dei
          soci, dei partecipanti e dei fondatori.
             Il  comitato  di  sorveglianza  sostituisce  in tutte le
          funzioni   gli   organi   di    vigilanza    statutari    e
          particolarmente  quelli  sindacali  che  sono sciolti dalla
          pubblicazione del provvedimento suddetto".
             "Art. 60. - Gli organi delle  disciolte  amministrazioni
          ed  i  titolari  delle  aziende  individuali  sono tenuti a
          redigere l'inventario e a fare le consegne  ai  commissari,
          ai   quali   dovranno   anche   presentare  il  rendiconto,
          certificato  dagli   organi   di   vigilanza,   dal   tempo
          dell'ultimo bilancio.
             Alle   operazioni  relative  assistono  il  comitato  di
          sorveglianza  od  uno  o  piu'  dei  suoi  delegati  e   il
          funzionario   delegato  dall'ispettorato  per  la  gestione
          provvisoria".
             "Art. 61. -  Sono  attribuiti  ai  commissari  tutte  le
          facolta' spettanti ai disciolti organi amministrativi delle
          aziende che non siano individuali.
             I  commissari delle aziende individuali nominati a norma
          dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando  ne  risulti
          l'opportunita'  nell'interesse  dei  crediti, richiedere al
          tribunale competente la nomina di uno o piu'  sequestratari
          giudiziali   del   patrimonio  non  investito  nell'azienda
          bancaria.
             L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari
          ed ai membri del comitato di sorveglianza, puo' prescrivere
          speciali  cautele  e  limitazioni  nella   gestione   delle
          aziende,  dell'inosservanza  delle  quali i commissari sono
          personalmente responsabili.
             Quando i commissari siano piu'  d'uno,  essi  deliberano
          validamente  a  maggioranza  ed  impegnano l'azienda con la
          firma congiunta di almeno due fra di essi.
             Il  comitato  di  sorveglianza delibera a maggioranza di
          voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
             "Art. 62. - Spetta esclusivamente ai commissari, sentito
          il  comitato   di   sorveglianza,   previa   autorizzazione
          dell'ispettorato   l'eventuale   esercizio  dell'azione  di
          responsabilita' contro i membri degli organi amministrativi
          e di sorveglianza.
             Gli organi amministrativi succeduti ai  commissari  sono
          obbligati   a   proseguire  le  azioni  di  responsabilita'
          iniziate dai commissari  quando  questi  siano  cessati  di
          carica, ed a riferirne all'ispettorato".
             "Art.  63.  -  Ai  fini della tutela degli interessi dei
          creditori,  quando  ricorrano  circostanze  eccezionali,  i
          commissari  possono, sentito il comitato di sorveglianza ed
          in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere  per
          un   periodo   non   superiore  ad  un  mese,  prorogabile,
          eventualmente con le stesse formalita', di altri due  mesi,
          il  pagamento della passivita' di qualsiasi genere da parte
          delle aziende.
             Il provvedimento non sospende  l'obbligo  di  esecuzione
          dei  contratti  di  borsa  ma  si  applica in confronto dei
          portatori dei certificati di  cui  all'art.  12  del  regio
          decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.
             Durante    il    periodo   della   sospensione   e   con
          l'autorizzazione    dell'ispettorato,    possono     essere
          corrisposte  agli  aventi  diritto  quote  proporzionali di
          rimborso.
             Durante il periodo della sospensione non possono  essere
          intrapresi  o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti
          cautelativi sui beni  delle  aziende,  ne'  possono  essere
          iscritte  ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di
          prelazione sui mobili delle aziende medesime,  se  non  per
          effetto  di  sentenze  esecutive  anteriori  all'inizio del
          predetto periodo di sospensione.
             La  sospensione  di  cui  al   presente   articolo   non
          costituisce stato di cessazione dei pagamenti.
             Le  norme  per  l'attuazione del provvedimento di cui al
          presente articolo sono determinate dall'ispettorato".
             "Art. 64. - I commissari straordinari cessano dalle loro
          funzioni al termine previsto  dall'art.  58,  ovvero  anche
          prima col consenso dell'ispettorato.
             I    commissari   straordinari   ed   il   comitato   di
          sorveglianza, al  termine  delle  loro  funzioni,  redigono
          separati  rapporti  sull'attivita'  svolta  e  li rimettono
          all'ispettorato.
             La chiusura dell'esercizio  in  corso  all'inizio  della
          gestione  commissariale  e' protratta fino al termine della
          gestione stessa. Il commissario redige il  bilancio  ed  il
          conto   profitti  e  perdite  che  vengono  presentati  per
          l'approvazione all'ispettorato e  pubblicati  nei  modi  di
          legge.
             Prima  della cessazione della loro funzione i commissari
          provvedono perche'  siano  ricostituiti  gli  organi  della
          normale  amministrazione  mediante  nuove nomine da farsi a
          norma di legge, degli  atti  costitutivi  e  degli  statuti
          della societa' e degli altri enti.
             A   tali   organi   i   commissari  fanno  le  consegne,
          accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel piu' breve
          termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto
          dall'inizio della loro gestione.
             Le  eventuali  contestazioni  sul   rendiconto   saranno
          comunicate  entro  sessanta giorni all'ispettorato al quale
          spetta  di  decidere  al   riguardo   e   di   prendere   i
          provvedimenti che riterra' opportuni.
             Nessuna azione di responsabilita' contro i commissari ed
          i  membri del comitato di sorveglianza puo' essere promossa
          senza l'autorizzazione dell'ispettorato".
             "Art. 65. - I commissari ed i  membri  dei  comitati  di
          sorveglianza   non   possono   contrarre   obbligazioni  di
          qualsiasi  natura,  ne'  compiere  atti  di  compravendita,
          direttamente    o   indirettamente,   con   l'azienda   che
          amministrano  o  sorvegliano,  se   non   dietro   conforme
          deliberazione,  che  dovra'  essere  presa  all'unanimita',
          degli altri commissari o col voto  favorevole  di  tutti  i
          componenti il comitato di sorveglianza.
             Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati
          di  sorveglianza  di casse di risparmio e di monte di pegni
          di prima categoria, nonche' di altri monti di  pegni  e  di
          casse  rurali  ed  agrarie,  le disposizioni riguardanti le
          obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di
          tali istituti".
             "Art. 66. - Senza pregiudizio di quanto e' stabilito nei
          precedenti articoli, il  capo  dell'ispettorato,  nei  casi
          giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano
          ragioni   di   assoluta   urgenza,  puo'  disporre  che  un
          funzionario  dell'ispettorato,  previo  sommario   processo
          verbale   d'inventario,   assuma  la  gestione  provvisoria
          dell'azienda   con   i   poteri   spettanti   agli   organi
          amministrativi,  le cui funzioni sono frattanto sospese. La
          gestione  provvisoria  non  puo'  mai  avere   una   durata
          superiore   ai   due   mesi.   Il  provvedimento  del  capo
          dell'ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          regno.
             Procedutosi    allo    scioglimento     degli     organi
          amministrativi   dell'azienda,  a  norma  del  comma  primo
          dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato e'  investito
          senz'altro  delle  facolta' indicate nel comma quarto dello
          stesso art. 57.
             Ultimata la gestione provvisoria e  ove  non  sia  stato
          disposto  lo  scioglimento  degli organi amministrativi, il
          funzionario dell'ispettorato fa  la  consegna  agli  stessi
          organi   amministrativi  e  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 64, commi  quinto,  sesto  e  settimo.  Il  comma
          settimo  si  applica  altresi' nei riguardi del funzionario
          dell'ispettorato indicato nell'art. 57".
             "Art. 67.  -  Con  decreto  del  Capo  del  Governo,  su
          proposta  dell'ispettorato,  puo' essere disposta la revoca
          dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in
          liquidazione delle aziende secondo le norme dei  successivi
          articoli:
               a) quando le irregolarita' o le deviazioni delle norme
          legali  e  statutarie  o  le  perdite previste dall'art. 57
          siano di accezionale gravita';
               b) su istanza del titolare delle  aziende  individuali
          ovvero  di  chi  puo' chiedere lo scioglimento degli organi
          amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57,  comma
          primo.
             La  liquidazione  regolata dal presente capo puo' essere
          disposta anche quando le  aziende  siano  amministrate  dai
          commissari  straordinari  di cui all'art. 58, ovvero sia in
          corso la liquidazione secondo le norme ordinarie.  Anche  i
          commissari  straordinari  e  i liquidatori possono chiedere
          che si faccia luogo alla liquidazione di  cui  al  presente
          capo,  la  quale  puo' essere disposta, pure di ufficio, in
          luogo della liquidazione volontaria allo scopo  di  rendere
          questa piu' sollecita. In questi casi le relative procedure
          si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione
          regolata dalle presenti disposizioni.
             La  liquidazione  regolata  dal presente capo si applica
          anche alle aziende  individuali  di  credito,  il  titolare
          delle  quali, per effetto del decreto di cui al primo comma
          del presente articolo, viene a  trovarsi  nelle  condizioni
          previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso
          i  poteri  del  commissario  nominato  dall'ispettorato  si
          estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non
          investito nella azienda di credito.
             Il decreto  che  ordina  la  messa  in  liquidazione  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per effetto
          del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi
          e di  sorveglianza  delle  aziende  e  restano  sospese  le
          funzioni   delle   assemblee   dei   soci,  partecipanti  o
          fondatori.
             Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme  indi-
          cate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'ispettorato
          nomina:
               a) uno o piu' commissari liquidatori;
               b)  un comitato di sorveglianza composto da tre a nove
          persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.
             Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca  e  la
          sostituzione  dei  commissari  e dei membri del comitato di
          sorveglianza.
             Il comitato  nomina,  a  maggioranza  di  voti,  il  suo
          presidente.  Il  relativo  verbale di nomina e' pubblicato,
          nel termine di giorni quindici,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del  regno,  parte  "Disposizioni  e  comunicati",  rubrica
          "Ispettorato".
             Le indennita' spettanti ai commissari ed ai comitati  di
          sorveglianza  sono fissate dall'ispettorato e sono a carico
          delle aziende".
             "Art.  68.  -  Il  decreto  di  messa  in   liquidazione
          impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora
          la  procedura di liquidazione di cui al presente capo venga
          applicata a un'azienda individuale ovvero a  una  societa',
          che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in
          stato  di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio
          o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato
          di cessazione dei pagamenti.
             La sentenza determina il giorno,  non  anteriore  a  due
          anni  dalla  sentenza  stessa,  in  cui  la  cessazione dei
          pagamenti   ebbe   luogo.   Essa   rende   applicabili   le
          disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e
          711  e  dell'art.  9,  secondo comma, della legge 10 luglio
          1930, n. 995.
             La sentenza rende altresi' applicabili  le  disposizioni
          relative  ai  reati in materia fallimentare: a tal fine, il
          presidente   del   tribunale   deve   trasmettere,    entro
          ventiquattro   ore,  al  procuratore  del  Re  copia  della
          sentenza ed i commissari devono,  con  apposita  relazione,
          informarlo   delle   principali  cause  e  circostanze  del
          dissesto, fornendogli  inoltre  tutti  gli  elementi  e  le
          notizie di cui siano richiesti.
             Gli  interessati  hanno diritto di fare opposizione alla
          sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha  pronunciata
          entro  quaranta  giorni  dall'affissione di essa alla porta
          esterna del tribunale.
             La data dell'affissione sara' pubblicata nel  Bollettino
          degli annunzi legali.
             L'opposizione   e'   proposta   in  contraddittorio  dei
          commissari ed e' decisa nel giudizio di cui  al  successivo
          art. 78".
             "Art. 69. - Quando si verifichino le condizioni previste
          dalla  legge  per  la  dichiarazione  di  fallimento di una
          azienda di credito,  il  tribunale  dichiara  lo  stato  di
          cessazione  dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia
          entro  tre  giorni  comunicata  d'ufficio,  per  cura   del
          cancelliere,  all'ispettorato, il quale provvede alla messa
          in liquidazione secondo le  norme  del  presente  capo.  Si
          applicano  in  tal caso le disposizioni degli articoli 68 e
          seguenti.
             Il  tribunale  puo'  anche   emanare   i   provvedimenti
          conservativi   che  ritenga  opportuni  nell'interesse  dei
          creditori, fino  all'inizio  della  suddetta  procedura  di
          liquidazione".
          Note all'art. 11:
             "Art. 70. - Dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  regno del decreto di messa in liquidazione,
          e' sospeso  il  pagamento  delle  passivita'  di  qualsiasi
          genere,  comprese  quelle  derivanti dai certificati di cui
          all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
          salvo il disposto dell'art.  80;  dalla  stessa  data  sono
          applicabili  alla  liquidazione  gli articoli 700 e 701 del
          codice di commercio  e  non  possono  essere  intrapresi  o
          proseguiti  per  alcun titolo atti di esecuzione forzata od
          atti  cautelativi  sui  beni   delle   aziende   poste   in
          liquidazione,  ne'  possono  essere iscritte ipoteche sugli
          immobili od acquistati diritti  di  prelazione  sui  mobili
          delle  aziende  medesime,  se  non  per effetto di sentenze
          esecutive anteriori alla messa in liquidazione.
             Dalla stessa data nessuna azione puo' essere promossa  o
          proseguita  contro  l'azienda in liquidazione, salvo quanto
          e' disposto dagli articoli 77 e 78.
             Se l'azienda posta in liquidazione  sia  conduttrice  di
          immobili,   i  commissari  liquidatori  hanno  facolta'  di
          provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.
             Il provvedimento non sospende  l'obbligo  di  esecuzione
          dei contratti di borsa".
             "Art. 71. - I commissari procedono a tutte le operazioni
          della  liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e
          sotto la vigilanza del  comitato  di  sorveglianza  di  cui
          all'art. 67.
             I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio,
          devono  formare  l'inventario  e  ricevere  la consegna dei
          libri, delle carte  e  del  patrimonio  dell'azienda.  Alla
          formazione  dell'inventario  ed  alla consegna assistono il
          comitato di sorveglianza o uno o piu' suoi  delegati.  Alle
          relative   operazioni   possono  inoltre  sempre  assistere
          delegati dell'ispettorato.
             Qualora, per mancato intervento degli  amministratori  o
          liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende,
          o  per  mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile
          la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione
          delle  consegne,  sara'  provveduto  di  autorita'  e   con
          l'assistenza  di  un  regio notaio, dai commissari i quali,
          occorrendo, richiederanno l'ntervento della forza pubblica.
             Gli  organi  di  amministrazione   devono   rendere   ai
          commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo
          bilancio.
             Tale  obbligo si estende anche ai titolari delle aziende
          individuali.
             I commissari sono dispensati  dal  formare  il  bilancio
          annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono
          tenuti   a   presentare   annualmente  all'ispettorato  una
          relazione  sulla  situazione   contabile   e   patrimoniale
          dell'azienda  e  sull'andamento  della  liquidazione.  Tale
          relazione deve  essere  accompagnata  da  un  rapporto  del
          comitato di sorveglianza".
             "Art. 72. - I commissari hanno tutti i poteri occorrenti
          per  realizzare  l'attivo  e  per  esperire tutte le azioni
          comunque spettanti  alle  aziende  poste  in  liquidazione,
          oltre  a quanto e' disposto negli articoli 73 e 74 rispetto
          ai  soci  responsabili  senza   limitazione,   qualora   la
          procedura  di  liquidazione venga applicata ad una societa'
          in nome collettivo o in accomandita.
             L'ispettorato puo' stabilire che per talune categorie di
          operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente  e  che
          sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma
          queste  limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne
          abbiano avuto conoscenza.
             La inosservanza da parte dei commissari delle norme ema-
          nate  dall'ispettorato  li  rende  responsabili  verso   le
          aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le rel-
          ative   azioni   di  responsabilita'  non  potranno  essere
          promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato.
             Quando i commissari siano piu' di uno, essi deliberano a
          maggioranza  ed  i  loro  poteri  di  rappresentanza   sono
          validamente  esercitati  con  la  firma congiunta di due di
          essi; salvo il caso di deleghe speciali  conferite  ad  una
          persona  mediante  deliberazione  presa  con la maggioranza
          suddetta.
             Il comitato di sorveglianza delibera  a  maggioranza  di
          voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
             "Art.  73.  -  Quando la procedura di liquidazione viene
          applicata ad una societa'  in  nome  collettivo  ovvero  in
          accomandita,  i  commissari  possono chiedere al presidente
          del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della
          societa',  l'autorizzazione  ad  iscrivere,  nell'interesse
          della   massa   creditrice,   ipoteca  sui  beni  dei  soci
          responsabili senza  limitazione;  la  iscrizione  ha  luogo
          senza spese.
             I  commissari  hanno  inoltre facolta' di agire contro i
          soci responsabili senza limitazione allo scopo di  ottenere
          la  somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali.
          All'uopo  essi,  sentito  il  comitato   di   sorveglianza,
          compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra
          i  soci.  La ripartizione avviene per contributo, osservate
          le  disposizioni  dell'art.  1717  del  codice  civile.   I
          contributi,  che  dovrebbero  essere  corrisposti  dai soci
          ritenuti   non   facilmente   solvibili,   possono   essere
          proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la
          parte  non  facilmente  esigibile.  Tuttavia  ciascun socio
          avra' diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme  che
          residuassero  dopo  chiusa la liquidazione, la restituzione
          di quanto avesse pagato in piu' rispetto alla quota  che  a
          lui   farebbe  carico,  in  conformita'  alle  disposizioni
          dell'art. 1199 del codice civile.
             Il piano di ripartizione  e',  a  cura  dei  commissari,
          comunicato  per  lettera raccomandata ai soci all'indirizzo
          risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro  il
          termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di
          ripartizione, possono alla lor volta comunicare per lettera
          raccomandata  ai  commissari le loro osservazioni sul piano
          stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano
          il piano di ripartizione al tribunale, il quale,  esaminate
          le   osservazioni   fatte   dai   soci   e   le   eventuali
          controsservazioni dei commissari ed apportata al  piano  di
          ripartizione  la modificazione che in conseguenza ritenesse
          opportuna, lo rende esecutivo con decreto  non  soggetto  a
          impugnazione.
             In  virtu'  del  piano di ripartizione, reso esecutivo a
          termini  del  comma  precedente,   i   commissari   possono
          senz'altro  agire  sui  beni  dei  soci, qualora questi non
          eseguano il pagamento entro il termine  che  sara'  fissato
          dagli  stessi  commissari  in  calce  al piano esecutivo di
          ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I  commissari,
          in  seguito  ad  autorizzazione  dell'ispettorato,  possono
          chiedere che  i  soci  eseguano  in  tutto  o  in  parte  i
          versamenti   a   cui  sono  tenuti  in  base  al  piano  di
          ripartizione,   anche   prima   che   si   addivenga   alla
          liquidazione dell'intero attivo della societa'.
             I   commissari   hanno   pure  facolta'  di  esercitare,
          nell'interesse    della    massa    creditrice,    l'azione
          revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per
          gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione".
             "Art.  74.  -  Senza  pregiudizio  di quanto e' disposto
          nell'articolo precedente, i commissari, qualora  concorrano
          particolari  circostanze,  possono procedere, in seguito ad
          autorizzazione  dell'ispettorato,  alla  trascrizione   del
          decreto  di  messa in liquidazione in ciascun ufficio delle
          ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili  dei
          soci  responsabili  senza  limitazione.  Dalla  data  della
          trascrizione del  decreto  e  per  tutta  la  durata  della
          liquidazione  il  socio,  senza il consenso dei commissari,
          non  puo'  alienare,  ne'  sottoporre  ad  ipoteca  i  beni
          suddetti.
             Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          regno  del  decreto di messa in liquidazione della societa'
          nessuna azione puo' essere promossa o proseguita  contro  i
          soci  responsabili senza limitazione da parte dei creditori
          della societa'.
             Le facolta' di cui all'articolo precedente  e  al  comma
          primo  di  questo  articolo,  possono essere esercitate dai
          commissari  liquidatori,  anche  nei  riguardi   dei   soci
          receduti  od  esclusi dalla societa' per quanto concerne le
          operazioni fatte dalla  societa'  stessa  anteriormente  al
          giorno in cui il recesso o la esclusione e' pubblicata.
             Nel  caso  in  cui abbia avuto luogo la dichiarazione di
          stato di cessazione dei pagamenti da parte della  societa',
          si  presumono fatti in frode dei creditori della societa' e
          in mancanza della prova contraria sono  annullati  rispetto
          alla  massa  degli  stessi  creditori,  qualora siano stati
          compiuti   dai   soci   responsabili   senza    limitazione
          posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:
               a)  gli  atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati
          nel comma secondo, numeri 1 e 2, dell'art. 707  del  codice
          di commercio;
               b)  gli atti e i contratti commutativi in cui i valori
          dati  o  le  obbligazioni  assunte  dal  socio   sorpassino
          notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
               c)  i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci
          quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del
          credito".
             "Art. 75. - I commissari possono, nei casi  di  ritenuta
          necessita'   e  nell'interesse  del  miglior  realizzo  del
          patrimonio,   previa    autorizzazione    dell'ispettorato,
          continuare  l'esercizio  dell'azienda secondo le norme e le
          cautele disposte dal comitato di sorveglianza.
             Sempre secondo le norme e con le  cautele  disposte  dal
          comitato    di    sorveglianza   e   con   l'autorizzazione
          dell'ispettorato, i  commissari  possono  contrarre  mutui,
          fare  altre  operazioni finanziarie passive e costituire in
          garanzia attivita' sociali,  anche  ai  fini  di  eventuali
          distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.
             I  commissari  non possono cedere in blocco le attivita'
          se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e
          con l'autorizzazione dell'ispettorato".
             "Art.  76.  -  Entro  un  mese  dalla  loro  nomina,   i
          commissari  comunicano  a  ciascun  creditore,  per lettera
          raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le
          somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
          ed i documenti dell'azienda.
             Un'analoga comunicazione deve essere fatta a  colro  che
          risultino  titolari  di  diritti  di  proprieta' o di altri
          diritti  reali  sulle  cose  in  possesso  dell'azienda  in
          liquidazione.
             I   commissari   inoltre  provvedono  con  le  forme  di
          pubblicita' prescritte dall'ispettorato a rendere  nota  la
          scadenza  dei termini per la presentazione delle domande di
          insinuazione.
             Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori,
          compresi gli  impiegati  dell'azienda  ed  i  titolari  dei
          diritti  di  cui  al primo capoverso, possono presentare od
          inviare mediante lettera raccomandata  i  loro  reclami  ai
          commissari.
             Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette
          in  liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano
          ricevuto dai commissari la comunicazione di  cui  al  primo
          comma  del presente articolo, devono richiedere con lettera
          raccomandata, ai commissari, di essere ammessi  al  passivo
          dell'azienda  e presentare i documenti atti a dimostrare la
          esistenza, la specie e  l'ammontare  dei  loro  crediti,  e
          coloro  cui spettino diritti di proprieta' od altri diritti
          reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in
          base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e  804
          del  codice  di  commercio,  debbono  proporli,  quando non
          abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario,
          mediante lettera raccomandata  accompagnata  dai  documenti
          giustificativi, ai commissari stessi.
             La  omessa  presentazione,  nei termini della domanda di
          cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti  che
          venissero  in  scadenza dopo la presentazione della domanda
          di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80".
             "Art. 77. - I commissari, trascorso il termine di cui al
          penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta
          giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco  dei
          creditori  ammessi  e  delle somme riconosciute a ciascuno,
          indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e
          l'elenco dei titolari di diritti di proprieta' o  di  altri
          diritti reali di cui all'articolo precedente.
             Entro   lo   stesso   termine,   i  commissari  dovranno
          depositare  presso   la   sede   legale   dell'azienda,   a
          disposizione  degli  aventi diritto, l'elenco dei creditori
          privilegiati e di coloro a  cui  i  commissari  riconoscono
          diritti  di proprieta' od altri diritti reali sulle cose in
          possesso  dell'azienda,  con  l'indicazione  dei  documenti
          giustificativi.
             Pure  entro  lo  stesso  termine,  i  commissari  devono
          comunicare, mediante lettera  raccomandata,  a  coloro  cui
          intendano  negare,  in  tutto o in parte, il riconoscimento
          delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
             I creditori e gli  altri  interessati  suddetti  possono
          proporre   i   loro   reclami  con  atti  depositati  nella
          cancelleria  del  tribunale  civile,  previa  notifica   ai
          commissari,  entro  un  mese  dal  giorno  in  cui  avranno
          ricevuto  la  lettera  raccomandata   di   cui   al   comma
          precedente.
             Il  reclamo  dovra'  contenere  la elezione di domicilio
          nella citta' sede del tribunale medesimo, in difetto  della
          quale   ogni   notifica   sara'  eseguita  alla  porta  del
          tribunale.
             Entro un mese  dal  deposito  dell'elenco  indicato  nel
          secondo    comma   del   precedente   articolo,   qualunque
          interessato puo' reclamare  contro  il  riconoscimento  dei
          diritti  effettuato  dai  commissari a favore delle persone
          comprese  nell'elenco  stesso,  con  atti  depositati  alla
          cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed
          alle  persone  cui  si intende contestare il riconoscimento
          suddetto".
             "Art. 78. - I reclami  devono  essere  decisi  in  unico
          giudizio.
             Il   presidente   del   tribunale,   su   richiesta  dei
          commissari,  stabilisce  la  sezione  e  l'udienza  per  la
          discussione della causa.
             Il  provvedimento  del  presidente del tribunale e' reso
          noto a tutti gli  interessati  mediante  l'affissione  alla
          porta  esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni
          precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per
          lettera raccomandata, a cura dei commissari,  al  domicilio
          eletto.  Ad  esso  e'  data  altresi' diffusione a cura dei
          commissari  stessi  con  le  altre  forme  di   pubblicita'
          prescritte dal tribunale o disposte dall'ispettorato.
             Nel  caso  di  mancata  comparizione  dei  reclamanti il
          tribunale pronuncia in contumacia.
             Nel  giudizio  i  commissari  esibiscono  al   tribunale
          perche'  se  ne  valga,  ove  occorra,  per  decidere sulle
          contestazioni, ma senza darne comunicazione alle  parti  in
          causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco
          dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77".
             "Art.  79. - La sentenza pronunciata nel giudizio di cui
          all'articolo precedente fa  stato  anche  riguardo  ai  non
          intervenuti.
             Essa  e' affissa alla porta esterna del tribunale a cura
          del cancelliere. A cura dei commissari  viene  dato  avviso
          alle  parti  in  causa  della  data di affissione, mediante
          lettera raccomandata al domicilio eletto.
             L'appello  deve  essere  proposto  entro  trenta  giorni
          dall'affissione  con  citazione  ai  commissari a comparire
          avanti la corte d'appello in un  termine  non  maggiore  di
          trenta giorni ne' minore di dieci, a pena di nullita'.
             Quando  l'appello sia proposto dai commissari, esso deve
          essere notificato alle persone i cui  reclami  siano  stati
          accolti dal tribunale ed e' sottoposto ai termini suddetti.
             La  corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata
          i diversi reclami che decide con unica sentenza.
             Al giudizio di appello si applicano le disposizioni  del
          quarto e quinto comma dell'articolo precedente.
             Il  termine  per  il  ricorso  in cassazione decorre dal
          giorno dell'affissione della  sentenza  di  appello  ed  e'
          abbreviato della meta'.
             In base alla sentenza difinitiva, i commissari compilano
          e  depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco
          dei creditori e degli aventi diritto di cui al primo  comma
          dell'art. 77".
             "Art.  80.  -  I  commissari,  sentito  il  comitato  di
          sorveglianza  e  previa  autorizzazione   dell'ispettorato,
          possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto
          anche  prima  che  siano  realizzate  tutte le attivita' ed
          accertate tutte le passivita'.
             I creditori e gli altri interessati  i  quali,  pur  non
          avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi
          di  cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande
          ai commissari nei termini  indicati  nell'articolo  stesso,
          possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme
          stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi pero' concorrono
          ai  soli  reparti  che  venissero  in scadenza dopo la loro
          domanda di ammissione, salvo che si tratti  di  far  valere
          diritti  di  proprieta'  od altri diritti reali su cose non
          ancora alienate.
             I commissari, quando possano presumere che le passivita'
          dell'ente eccedono quelle  risultanti  dai  libri  e  dalle
          scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli
          articoli  78  e  seguenti,  prima di provvedere a qualsiasi
          reparto, hanno facolta' di accantonare un fondo  sul  quale
          hanno  diritto  di  prelazione,  per  i reparti ad essi non
          corrisposti, i creditori che  abbiano  presentate  le  loro
          domande  di  ammissione  tardivamente  a  norma del secondo
          comma di questo articolo, purche' entro il termine  massimo
          di due anni.
             Le  contestazioni  alle  quali  potessero  dar  luogo le
          domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad
          istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato
          all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente  davanti  al
          tribunale:   qualora,   invece,   esso   sia   chiuso,   le
          contestazioni di cui al  precedente  comma  sono  parimenti
          riunite  in  unico  giudizio  da svolgersi secondo le norme
          degli articoli 77 e seguenti.
             Le domande dirette ai commissari a norma del presente  e
          del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di
          prescrizione e di decadenza".
             "Art.  81.  -  Sentito il comitato di sorveglianza e con
          l'autorizzazione  dell'ispettorato,  i  commissari  possono
          limitare  la  distribuzione  di un primo reparto ai piccoli
          creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato.
             Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che  non
          intacchino  le  possibilita'  della definitiva assegnazione
          delle quote spettanti a tutti i creditori".
             "Art. 82. - Compiuta  la  liquidazione  dell'attivo,  ma
          prima  di  avere integralmente distribuito l'ultimo reparto
          spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto
          finale  di  liquidazione,  indicando  il  residuo   reparto
          disponibile.
             Tale   rendiconto,   accompagnato  da  un  rapporto  del
          comitato   di   sorveglianza,   deve   essere    sottoposto
          all'approvazione   dell'ispettorato   e  quindi  depositato
          presso la cancelleria del  tribunale  civile,  insieme  col
          rapporto del comitato di sorveglianza.
             Il  tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le
          forme di pubblicita' da darsi al rendiconto finale e  fissa
          le  modalita'  ed  i  termini  entro  i  quali  i creditori
          ammessi, ai quali non siano  stati  corrisposti  i  reparti
          loro  spettanti  gia'  maturati,  nonche'  i  titolari  dei
          crediti sorti durante la liquidazione  e  non  soddisfatti,
          possono  proporre  i  loro reclami mediante atti depositati
          nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica  ai
          commissari.
             Ai  giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono
          applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.
             Con la sentenza che decide  sui  reclami,  il  tribunale
          provvede  alle  variazioni  eventualmente  necessarie  allo
          stato di reparto ed  al  rendiconto  finale  ed  ordina  le
          esecuzione  del reparto stesso, disponendo che i commissari
          mediante, un avviso nella Gazzetta Ufficiale e  con  quegli
          altri  mezzi  che esso riterra' opportuni, ne diano notizia
          agli interessati.
             Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione
          dell'avviso  di  cui  sopra  sono  depositate  alla   Banca
          d'Italia al nome degli aventi diritto.
             Compiuta   la  liquidazione  e  la  distribuzione  o  il
          deposito di cui al comma precedente, i  libri  dell'azienda
          sono  depositati  nella  cancelleria del tribunale civile o
          presso l'ente od istituto che  a  tale  scopo  venisse  con
          opportune  modalita' determinato con decreto del tribunale,
          per esservi conservato per cinque anni.
             Valgono per i commissari ed i  membri  del  comitato  di
          sorveglianza  di  aziende  che  siano liquidate a norma dei
          precedenti articoli, le disposizioni  dell'art.  64,  comma
          settimo, e dell'art. 65".
             "Art.  83.  -  In  qualsiasi  stadio  della procedura di
          liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato  di
          sorveglianza   e   con  l'autorizzazione  dell'ispettorato,
          proporre al  tribunale  civile  competente  un  concordato,
          indicandone  le  condizioni e le eventuali garanzie, per le
          quali non si applicano le limitazioni  dell'art.  23  della
          legge 10 luglio 1930, n. 995.
             L'obbligo  di  pagare le quote di concordato puo' essere
          assunto da enti e  persone  autorizzate  all'esercizio  del
          credito,  con  simultanea  liberazione,  parziale o totale,
          dell'azienda concordataria:  in  tal  caso,  e  qualora  il
          concordato  venga  approvato,  l'azione  dei  creditori per
          l'esecuzione di questo non puo' esperirsi se non  contro  i
          suddetti assuntori per le quote da essi assunte.
             Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente
          sono  soggetti  a  tassa  fissa di registro e ipotecaria di
          lire 10".
             "Art. 84. - Della proposta di concordato e' data notizia
          agli interessati mediante deposito  nella  cancelleria  del
          tribunale  accompagnata  da apposita relazione del comitato
          di  sorveglianza  e  con  le  altre  forme  di  pubblicita'
          disposte dall'ispettorato.
             Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i
          creditori,  e,  in  genere,  tutti gli interessati, possono
          presentare  le  loro  opposizioni   mediante   ricorso   da
          depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.
             A  cura  dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata
          all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del
          termine di cui sopra, esprime il suo parere  nell'interesse
          della  massa  creditoria  e  nell'interesse  generale della
          tutela del credito, sulla  proposta  di  concordato,  sulla
          efficienza  delle  garanzie offerte ed anche, ove ne sia il
          caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel
          secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende
          autorizzate all'esercizio del credito.
             Il tribunale decide, in unico giudizio,  sulla  proposta
          di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere
          espresso  dall'ispettorato,  che  deve essere depositato in
          cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.
          La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.
             I termini per appellare contro la sentenza del tribunale
          sono di quindici giorni dall'affissione di una copia  della
          sentenza  stessa  a cura del cancelliere alla porta esterna
          del tribunale.
             Della   pronuncia   della   sentenza  e  della  data  di
          affissione  sara'  data   notizia   mediante   avviso,   da
          pubblicarsi   in   almeno   due   giornali   quotidiani  da
          determinarsi dal tribunale stesso con  la  sentenza  o  con
          decreto del presidente.
             Non  e'  ammesso l'intervento nel giudizio di appello di
          interessati che non  abbiano  partecipato  al  giudizio  di
          primo grado".
             "Art.  85.  -  Durante  la  procedura  di  concordato, i
          commissari  possono  procedere  a  parziali   distribuzioni
          dell'attivo  agli  aventi  diritto  secondo  le norme degli
          articoli 80 e 81".
             "Art. 86. - L'esecuzione del concordato e'  affidata  ai
          commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la
          vigilanza del comitato di sorveglianza".
             Quando  il  concordato  sia stato eseguito, i commissari
          cessano dalle loro funzioni, salvo che  sia  stabilito  che
          essi   restino  in  funzione  nell'interesse  di  eventuali
          assuntori dell'obbligo di pagare  le  quote  concordatarie,
          purche' per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza
          delle  ultime  quote.  Cessano  pure  dalle loro funzioni i
          membri del comitato di sorveglianza.
             Valgono per i commissari ed i  membri  dei  comitati  di
          sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato
          secondo  le  norme dei precedenti articoli, le disposizioni
          dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65".