Art. 12. 
                     Contributo di solidarieta' 
 
  1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione  ordinaria  nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte  le  quote  ed  elementi
retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  e
successive   modificazioni,   anche   se   destinate   a   previdenza
complementare, a carico del lavoratore, e' confermato  il  contributo
di solidarieta' di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del  datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento
al  TFR,  destinate  a  realizzare   le   finalita'   di   previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1  del  presente  decreto
legislativo. Resta altresi' confermato il contributo di  solidarieta'
di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le  contribuzioni
o somme versate o accantonate a carico del datore di  lavoro  per  le
finalita' ivi previste diverse da quelle  disciplinate  dal  presente
decreto legislativo.