Art. 12.
Contributo di solidarieta'
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, e' confermato il contributo
di solidarieta' di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento
al TFR, destinate a realizzare le finalita' di previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto
legislativo. Resta altresi' confermato il contributo di solidarieta'
di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni
o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le
finalita' ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente
decreto legislativo.