Art. 13. 
         Trattamento tributario di contributi e prestazioni 
 
  1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) i contributi versati dal datore di lavoro  ad  enti  e  casse
aventi  esclusivamente  fine   previdenziale   o   assistenziale   in
conformita' a disposizioni di legge, di  contratto  o  di  accordo  o
regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti  o
casse eventi esclusivamente fine  previdenziale  o  assistenziale  in
conformita'  a  disposizioni  di  legge;  i  contributi  versati  dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente  fine  assistenziale
in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento
aziendale;". 
  2. L'importo complessivo dei contributi  alla  forma  pensionistica
complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR.  I
contributi del datore di lavoro  al  fondo  pensione  previsti  dalle
fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini  ed  agli
effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel
limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno
al fondo medesimo. 
  3. Ai contributi versati dai  soggetti  indicati  dall'art.  2  del
presente decreto legislativo si applica l'art. 10, comma  1,  lettera
m), del testo unico di cui al comma 1.  Il  limite  ivi  previsto  e'
elevato a lire tremilioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno
pari all'incremento del limite stesso sia  stato  destinato  a  fondo
pensione. 
  4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del  testo  unico  di  cui  al
comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del  TFR
destinato a forme pensionistiche complementari.  Dell'importo  totale
di tale quota si tiene conto, in sede di  liquidazione  del  TFR,  ai
fini della determinazione  dell'aliquota  di  imposta  stabilita  dal
comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale  ivi
prevista  e'  diminuito  proporzionalmente  al  rapporto  fra   quota
destinata  a  forme  pensionistiche  complementari  e  la  quota   di
accantonamento. 
  5. Sui contributi, di qualsiasi  provenienza  e  natura,  il  fondo
pensione versa una imposta del quindici per cento. Il  versamento  e'
effettuato entro il giorno venti del  mese  successivo  a  quello  di
ricezione  dei  contributi  stessi  con  le  modalita'  che   saranno
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale. Per la dichiarazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le
sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il  contenzioso,  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale,  per
la parte consentita, ed i riscatti  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
lettera c), sono soggetti a tassazione separata  ai  sensi  dell'art.
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. 
  7. Sulle prestazioni del fondo pensione, nonche'  sui  riscatti  di
cui all'art. 10, comma  1,  lettera  c),  e'  attribuito  un  credito
d'imposta pari ai quindici ottantacinquesimi del  loro  ammontare  in
relazione alla quota parte imputabile  alla  contribuzione  al  fondo
pensione gravata dell'imposta di cui al comma 5. Ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare del credito di imposta
e' computato in aumento del reddito complessivo. Per  le  prestazioni
ed i riscatti che derivano anche da  contributi  anteriori  a  quelli
versati a partire  dal  1  gennaio  1994,  il  credito  d'imposta  e'
riferito alla sola quota delle prestazioni che deriva dai  contributi
sui quali e' stata applicata l'imposta di cui al comma 5. 
  8. Le operazioni di trasferimento  delle  posizioni  pensionistiche
complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni  onere
fiscale.