Art. 13.
Trattamento tributario di contributi e prestazioni
1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse
aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o
casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento
aziendale;".
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica
complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I
contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle
fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli
effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel
limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno
al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati dall'art. 2 del
presente decreto legislativo si applica l'art. 10, comma 1, lettera
m), del testo unico di cui al comma 1. Il limite ivi previsto e'
elevato a lire tremilioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno
pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato a fondo
pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al
comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR
destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale
di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai
fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal
comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi
prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota
destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di
accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo
pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento e'
effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di
ricezione dei contributi stessi con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per
la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art.
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico.
7. Sulle prestazioni del fondo pensione, nonche' sui riscatti di
cui all'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito un credito
d'imposta pari ai quindici ottantacinquesimi del loro ammontare in
relazione alla quota parte imputabile alla contribuzione al fondo
pensione gravata dell'imposta di cui al comma 5. Ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare del credito di imposta
e' computato in aumento del reddito complessivo. Per le prestazioni
ed i riscatti che derivano anche da contributi anteriori a quelli
versati a partire dal 1 gennaio 1994, il credito d'imposta e'
riferito alla sola quota delle prestazioni che deriva dai contributi
sui quali e' stata applicata l'imposta di cui al comma 5.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere
fiscale.