Art. 16. 
                    Vigilanza sui fondi pensione 
 
  1. Al fine di esercitare l'attivita' di vigilanza sui fondi di  cui
al presente decreto legislativo e' istituita, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta: 
  a) dal direttore generale della Direzione generale della previdenza
e assistenza sociale; 
  b) da un rappresentante per  ciascuno  dei  Ministeri  del  tesoro,
delle  finanze,  del  bilancio  e  della  programmazione   economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con  qualifica  non
inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo; 
  c) da un rappresentante della Banca d'Italia, da un  rappresentante
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB),  da
un rappresentante dell'ISVAP; d) da cinque esperti, di cui almeno  un
magistrato,  scelti  in  ragione  della   specifica   competenza   ed
esperienza in materia previdenziale. 
  2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; con
lo stesso decreto e' stabilito il compenso  spettante  ai  componenti
della commissione. 
  3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede  alla
nomina del presidente fra i componenti di cui al comma  1.  I  membri
non di diritto  durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. 
  4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione  si  avvale
di apposita struttura. Essa e' posta alle dipendenze della presidenza
della commissione ed e' composta di personale proveniente dalle varie
direzioni generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati  dal  presente
articolo ed e' diretta da un dirigente  generale  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. A tal fine e' istituito, ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
1972,  n.  748,  un  posto  di  consigliere  ministeriale  nel  ruolo
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. La composizione della  struttura  e'  determinata
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
sentita la commissione. 
  5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed  a
quello della struttura di cui al comma 4. 
  6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto  adempimento  degli
obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della  costituzione
di forme di previdenza pensionistica complementare. 
  7. Agli  oneri  derivanti  dall'istituzione  della  commissione  si
provvede  a  carico  dei  normali  stanziamenti  di  bilancio   delle
amministrazioni interessate. 
 
          Note all'art. 16:
             - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
          (Disciplina    delle    funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
          e' il seguente:
             "Art.  4  (Funzioni  dei dirigenti generali e qualifiche
          superiori).   - I funzionari  con  qualifica  di  dirigente
          generale  e  qualifiche superiori esercitano le funzioni di
          capo delle direzioni generali o  degli  uffici  centrali  o
          periferici  di  livello pari o superiore, nonche' quelle di
          consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca  ed
          altre  di  pari  rilevanza  specificate  dalle disposizioni
          particolari concernenti le singole amministrazioni".