Art. 16.
Vigilanza sui fondi pensione
1. Al fine di esercitare l'attivita' di vigilanza sui fondi di cui
al presente decreto legislativo e' istituita, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta:
a) dal direttore generale della Direzione generale della previdenza
e assistenza sociale;
b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
delle finanze, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non
inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo;
c) da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), da
un rappresentante dell'ISVAP; d) da cinque esperti, di cui almeno un
magistrato, scelti in ragione della specifica competenza ed
esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; con
lo stesso decreto e' stabilito il compenso spettante ai componenti
della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla
nomina del presidente fra i componenti di cui al comma 1. I membri
non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale
di apposita struttura. Essa e' posta alle dipendenze della presidenza
della commissione ed e' composta di personale proveniente dalle varie
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati dal presente
articolo ed e' diretta da un dirigente generale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tal fine e' istituito, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, un posto di consigliere ministeriale nel ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La composizione della struttura e' determinata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed a
quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto adempimento degli
obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della costituzione
di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione si
provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni interessate.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche
superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente
generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di
capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o
periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di
consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed
altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni
particolari concernenti le singole amministrazioni".