Art. 17.
Compiti della commissione di vigilanza
1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attivita'
dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui
all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei
suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza
complementare ed essere comunque utili per l'adozione di
provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle
autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4,
comma 3, e 6, comma 1;
d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione; il
prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio
del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo
pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei
princi'pi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica
dell'attivita' dei soggetti titolari di forme pensionistiche
complementari, nonche' in ordine alla comunicazione periodica ai
destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle
relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attivita' di cui
all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle
attivita' previdenziali complementari nei vari settori e nel loro
complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in
materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati
comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a
fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione
la commissione puo' avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.