Art. 17. 
               Compiti della commissione di vigilanza 
 
  1. Compete alla commissione di cui all'art. 16: 
    a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6; 
    b) esercitare la vigilanza sui fondi  pensione  e  sull'attivita'
dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro,  le  ipotesi  di  cui
all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale su fatti che possano interessare  l'esercizio  dei
suoi  poteri  di  intervento  e  vigilanza  in  tema  di   previdenza
complementare  ed   essere   comunque   utili   per   l'adozione   di
provvedimenti  di  sua  competenza,  tra  i  quali  la  revoca  delle
autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo; 
    c) proporre gli schemi di  decreto  previsti  dagli  articoli  4,
comma 3, e 6, comma 1; 
    d) emanare disposizioni per la tenuta delle  scritture  contabili
prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel  quale   annotare
cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei  contributi  e  di
pagamento  delle  prestazioni,  nonche'  ogni  altra  operazione;  il
prospetto periodico della composizione e del  valore  del  patrimonio
del fondo pensione; il rendiconto annuale della  gestione  del  fondo
pensione; 
    e)  emanare  disposizioni  che  garantiscano   l'attuazione   dei
princi'pi di trasparenza nei rapporti  con  i  partecipanti  mediante
l'elaborazione  di  schemi,   criteri   e   modalita'   di   verifica
dell'attivita'  dei  soggetti  titolari   di   forme   pensionistiche
complementari, nonche' in  ordine  alla  comunicazione  periodica  ai
destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario  delle
relative gestioni; 
    f) definire le condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'art. 9, comma 3; 
    g)  svolgere  attivita'  istruttoria  per   il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 4; 
    h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento  delle
attivita' previdenziali complementari nei vari  settori  e  nel  loro
complesso; 
    i)  riferire  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, formulando proposte di  modifica  legislativa  in
materia di previdenza complementare; 
    l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel  settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla  previdenza  di
base; a tal fine i soggetti previdenziali sia  pubblici  sia  privati
comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti  a
fornire i dati e le informazioni richiesti, per la  cui  acquisizione
la commissione puo' avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro; 
    m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.